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Ravvedimenti meno cari


Ordine Informa

Dal 1° gennaio prossimo, il tasso dell’interesse legale scende dal 2,5 all’1%. Costerà, quindi, meno eseguire i pagamenti in ritardo o eseguire i versamenti anche nell’ambito delle procedure deflative del contenzioso (accertamento con adesione, adesione agli inviti al contraddittorio, conciliazione giudiziale e quant’altro). La riduzione è stata prevista dall’art. 1, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 lo scorso 13 dicembre, emanato in attuazione delle disposizioni, di cui all’art. 1284 codice civile. Il tasso attualmente vigente, che resterà in vigore fino al 31 dicembre prossimo, era stato fissato dal dm del 12 dicembre 2011 nella misura del 2,5% annuo e, come noto, è utilizzato dai contribuenti, in particolare, per i pagamenti differiti o regolarizzati relativi ai pagamenti d’imposte e tasse, ma anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni civili, per omissione o ritardo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 116, comma 15, della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001), fino alla riduzione delle stesse, in determinate situazioni, nella misura degli interessi legali. Costerà, quindi, meno sanare gli omessi o gli insufficienti versamenti con l’istituto del ravvedimento operoso, grazie all’intervenuta riduzione all’1% del tasso di interesse legale, a partire dal primo gennaio prossimo.
Fonte (ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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