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Punibili le molestie su Facebook – Cass. 37596/2014


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I giudici di Cassazione nella sentenza n. 37596 del 12 settembre 2014 chiariscono che la pubblicazione di messaggi offensivi su Facebook integra il reato di molestie qualora il luogo virtuale della Community sia accessibile a chiunque
Integra il reato di molestia o disturbo alla persona anche quello attuato mediante l’invio di messaggi, sotto pseudonimo, tramite internet sulla pagina Facebook della vittima, trattandosi di una community aperta accessibile a chiunque. A chiarirlo la Corte di Cassazione che con sentenza 37596 del 12 settembre, dopo aver annullato la sentenza d’appello per intervenuta prescrizione, ha fornito chiarimenti importanti in merito agli elementi costitutivi del reato di molestia. In particolare i giudici, con riferimento alle molestie realizzate sul luogo di lavoro e in presenza dei colleghi, hanno ritenuto che la redazione di un giornale può considerarsi luogo aperto al pubblico, e che l’invio di messaggi tramite internet, sub specie pubblicazione degli stessi sulla pagina Facebook in uso alla persona offesa, possono dirsi sufficienti ad integrare la condotta illecita, visto che la immediata percepibilità e la diretta invasività del mezzo possono assimilare lo strumento alle comunicazioni telefoniche, a cui fa espresso riferimento l’art.660 c.p.
IL CASO
Ad un capo redattore veniva contestato il reato di cui all’art.660 c.p. perché accusato di aver molestato una collaboratrice, con ripetuti e continui apprezzamenti volgari a sfondo sessuale, mediante la pubblicazione di messaggi sulla pagina Facebook in uso alla stessa. Il Tribunale di Livorno assolveva l’imputato da tale reato con la formula “ il fatto non sussiste”; difatti il giudice monocratico riteneva non integrata, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie criminosa perché la redazione di un giornale non poteva qualificarsi come luogo aperto al pubblico e l’invio di messaggi tramite internet non poteva essere equiparato all’uso del telefono.
Diverse le conclusioni del Collegio d’appello che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il capo redattore colpevole del reato a lui ascritto. In particolare, i giudici di secondo grado, con riferimento alle molestie realizzate verbalmente sul posto di lavoro e in presenza dei colleghi,hanno ritenuto che la redazione di un giornale può integrare la condizione di punibilità di “luogo pubblico”, trattandosi di ufficio privato al quale possono accedere sia la categoria dei dipendenti del giornale stesso sia eventuali estranei che ivi portano notizie o chiedono la pubblicazione di annunci.
A parere dei giudici, anche le molestie attuate mediante internet sulla pagina Facebook della persona offesa, integrano il reato in esame, trattandosi di una community aperta, sul profilo personale della vittima accessibile da chiunque.
La vicenda approda in Cassazione, ove l’imputato ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per violazione dell’art.660 cod.pen., con riguardo alla nozione di luogo aperto al pubblico e di mezzo telefonico, avendo i giudici erroneamente ritenuto sussistente l’illecito penale pur a fronte di condotte realizzate tramite social-network.
Circostanza quest’ultima che avrebbe comportato, a parere della difesa, la violazione dei principi di tassatività e di legalità, vista l’assimilazione dei mezzi telematici di qualsiasi genere al mezzo telefonico.
La Cassazione annulla la decisione del Tribunale per insufficiente motivazione (non risulta chiarito se il posto di lavoro era effettivamente aperto al pubblico né se i post erano visibili su una sezione privata o pubblica della community di Facebook) pur confermando che la redazione di un giornale può costituire un luogo pubblico, atto ad integrare la condizione di punibilità enucleata all’art.660 del c.p., sempre che dai fatti di causa emerga il possibile accesso da parte di soggetti estranei.
Stesse considerazioni anche in riferimento alla pubblicazione di messaggi molesti sulla pagina Facebook della vittima, non ricorrendo la fattispecie criminosa solo nel caso in cui si sia in presenza di messaggi privati, sprovvisti dei requisiti di pubblicità ed accessibilità a chiunque, propri del reato di molestia.
(Fonte: Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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