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Pubblico impiego: con o senza Jobs Act, la vera novità è l’addio alla reintegrazione per i licenziamenti ingiustificati


Ordine Informa

La sentenza n. 24157/2015 della Corte di Cassazione ha riportato al centro del dibattito politico – come si vede dalle dichiarazioni rilasciate dal Ministro Madia, dal Sottosegretario Zanetti e da diversi altri esponenti della maggioranza – la questione relativa all’applicabilità nei confronti dei dipendenti pubblici delle due riforme (legge Fornero del 2012 e Jobs Act del 2015) che hanno ristretto in maniera significativa l’ambito di applicazione della reintegra sul posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.Il dibattito sull’opportunità politica si intreccia con una questione tecnica importante, anzi decisiva, ma ancora irrisolta: le norme della legge Fornero e delle tutele crescenti oggiAggiungi un appuntamento per oggi si applicano oppure no ai dipendenti pubblici?
La sentenza della Corte di Cassazione dà una risposta diretta alla domanda solo per quanto riguarda la legge Fornero, ma mette in campo un ragionamento che, se fosse applicato alle tutele crescenti, porterebbe, molto probabilmente, a confermare l’applicabilità anche delle tutele crescenti ai lavoratori pubblici.
La Suprema Corte, infatti, chiamata a valutare l’estensione ai dipendenti pubblici della riforma dell’articolo 18 approvata nel 2012, ha evidenziato che non esiste, nella legge Fornero, una norma che consente di escludere l’applicabilità del principio, contenuto nell’art. 51 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, che assoggetta lavoratori pubblici e privati allo stesso regime sanzionatorio in materia di licenziamenti.
La sentenza invece, come ricordato sopra, non si occupa delle tutele crescenti. Si potrebbe, quindi, sostenere che il D.lgs. n. 23/2015, non abrogando formalmente il vecchio articolo 18 (che tuttavia viene abbandonato di fatto, per i nuovi assunti), non avrebbe cambiato il regime sanzionatorio applicabile ai dipendenti pubblici, che sarebbero quindi soggetti alla legge Fornero (come ha deciso la Cassazione) ma non all’ultima riforma.
Sarebbe una lettura difficilmente compatibile con il ragionamento contenuto nella sentenza n. 24157/2015, in quanto mancherebbe sempre un pezzo importante: non c’è traccia, nel Jobs Act, di una norma che limita (per i nuovi assunti) al solo settore privato l’applicazione delle tutele crescenti.
Ma anche volendo escludere l’applicabilità del Jobs Act per i nuovi assunti, non si può fare a meno di prendere atto che il principio affermato dalla Cassazione introduce una rivoluzione copernicana anche nel lavoro pubblico, dove entra a pieno titolo il sistema della legge Fornero, incentrato sulla tutela indennitaria (e non sulla reintegrazione).
La politica può e deve continuare a discutere se sia opportuno oppure no applicare regimi diversi in tema di licenziamento tra il settore pubblico e quello privato: ma la scelta deve essere fatta tramite norme chiare e trasparenti.
In questo senso, le dichiarazioni di ieri del Ministro Madia sono un segnale importante: dopo aver negato per mesi l’esistenza del problema, il Ministro ha annunciato che ci sarà un chiarimento interpretativo nella riforma del lavoro pubblico in corso di completamento.
Sarebbe un passaggio importante; una scelta politica così rilevante non può essere consegnata alle aule giudiziarie ma deve essere formalizzata in regole chiare, a prova di contenzioso.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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