Skip to main content

Previdenza complementare: scegliere la pensione integrativa


Ordine Informa

Guida alla pensione integrativa: tutte le rendite, i fondi e le convenzioni per personalizzare la polizza di previdenza complementare.
Negli ultimi anni, alla luce della crisi, dei conti INPS in rosso e della Riforma delle Pensioni, il tema della previdenza complementare è divenuto centrale, in veste di pensione integrativa all’indennità pensionistica fruita dal lavoratore che matura i requisiti per ritirarsi dal lavoro. Dal punto di vista fiscale, le pensioni complementari sono imponibili per il loro ammontare totale, esclusa la ritenuta già assoggettata a titolo di imposta (15% ridotta di 0,3 punti per ogni anno oltre il quindicesimo fino a massimo 6 punti). I premi versati dal lavoratore, invece, sono deducibili.
Le rendite
vitalizia immediata – a fronte del pagamento del premio da parte del contribuente, prevede il versamento di una somma periodica per tutta la vita;
vitalizia differita – la somma non è erogata al pagamento del premio (meno somme periodiche versate dalla compagnia ma dal valore maggiore);
reversibile – la somma viene erogata anche dopo il decesso dell’assicurato ad uno o più eredi (implica un premio inferiore alle polizze non reversibili);
mista – assicura la rendita allo scadere di un certo numero di anni (es.: 5 o 10) all’assicurato, anche a terzi se nel frattempo è deceduto;
controassicurata – in caso di morte assicura una somma data dalla differenza tra premio versato e somme già pagate dalla compagnia, oltre a una rendita ltc (long term care) maggiorata in caso di perdita dell’autosufficienza – misurata in base agli Adl (Activities of daily living) – durante il periodo in cui l’assicurato percepisce la rendita.
Fondi negoziali
Il mercato delle assicurazioni propone una ricca offerta in grado di coprire la domanda, ma il vero traino è rappresentato dalle compagnie in grado di erogare rendite nel settore dei fondi negoziali, tra loro molto simili se si tiene conto delle opzioni per personalizzare la polizza: tutti offrono rendita reversibile o vitalizia e molti fanno scegliere l’aliquota per la reversibilità. La quasi totalità offre una rendita sicura per 5 o 10 anni, una con maggiorazione ltc (long term care) e una controassicurata, su cui c’è maggiore attenzione assieme a quelle che prevedono maggiorazioni in caso di autosufficienza.
Fondi aperti
I fondi aperti non indicano quasi mai una data di scadenza delle convenzioni e, in caso di aggiornamento delle condizioni, i lavoratori che vanno in pensione nei tre anni possono conservare le condizioni di quella precedente. Questi fondi prevedono molte tipologie di rendita, offrono rendite reversibili e alcuni anche l’aliquota di reversibilità a scelta.
– quattro non offrono altre tipologie di rendita
– uno permette di optare tra la reversibile e quella certa per 5 anni
– uno offre solo la rendita controassicurata
– sette prevedono una o più modalità diverse di rendita certa per tot anni.
– sette (con nove convenzioni) prevedono rendita contro-assicurata
– nove (con quindici convenzioni) consentono la rendita con copertura ltc.
– due permettono di differire il pagamento della rendita rispetto alla data del pensionamento
Infine, tutti i Pip offrono rendita reversibile oltre che vitalizia, anche se in sei casi non sono previste altre opzioni tra cui scegliere e, fatta eccezione per le rendite certe a 5 e 10 anni, le altre tipologie di rendita sono offerte solo da pochi.
Polizze
Con la sentenza 1 marzo 2012, proc. C-236/09, la Corte di Giustizia Europea ha vietato la sottoscrizione di contratti con elementi di discriminazione sessuale. Tuttavia, le «Linee direttrici per l’applicazione della direttiva 2004/113/Ce del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats)» del 13 gennaio 2012 spiega che per i fondi pensione negoziali a erogazione convenzionata è possibile applicare ancora una differenza in base al sesso dell’assicurato, così come per i fondi pensionistici aperti con adesione collettiva. Per i piani individuali pensionistici (Pip) possono esistere differenze tra uomo e donna solo se stipulati prima del 21 dicembre 2012.
(Fonte PMI)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X