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Persone fisiche, cartelle via Pec


Ordine Informa

Cartelle di pagamento via Pec anche per le persone fisiche titolari di partita Iva. Dopo le società di persone e di capitali (persone giuridiche), ora anche le ditte individuali potranno verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia. A annunciare ieri l’ampliamento dei servizi al cittadino lo stesso ente di riscossione tramite una nota. Equitalia ha posto l’accento sul fatto che «l’invio di una comunicazione tramite Pec è equiparato ad una raccomandata postale con avviso di ricevimento con la quale si attesta giorno e ora di spedizione e ricezione ed è, quindi, opponibile a terzi». Sempre nell’ottica dei servizi al cittadino Equitalia ha, poi, ricordato la possibilità per i contribuenti di poter usufruire sia della rateizzazione degli importi, sia della compensazione, sia della sospensione della riscossione. In particolare, per quel che attiene alle rateizzazioni gli importi possono essere suddivisi, con la rateazione ordinaria in 72 rate mensili (6 anni) o, con la rateazione straordinaria in 120 rate (10 anni). Per chi vanta dei crediti erariali o commerciali nei confronti della p.a è, invece, possibile procedere alla compensazione. Il contribuente può, poi, chiedere a Equitalia la sospensione della riscossione se ritiene di non dover pagare le somme richieste. L’ente di riscossione ha, infine, ricordato che, se da un lato, «per garantire il credito da riscuotere, Equitalia può disporre il blocco dei veicoli del debitore», dall’altro lato, «nessun fermo può essere iscritto se il debitore dimostra che il veicolo serve a svolgere il proprio lavoro. Equitalia, inoltre, può iscrivere ipoteca solo nei confronti di chi ha debiti superiori a 20 mila euro, ma non può pignorare la prima casa di proprietà dove il contribuente risiede e può procedere sugli altri immobili solo per debiti elevati, superiori a 120 mila euro. In caso di azioni su stipendi o pensioni, la quota pignorabile procede da un decimo a un quinto e, nel caso di pignoramento di somme depositate sul conto corrente del debitore, non è possibile includere l’ultimo stipendio o pensione affluiti sul conto».
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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