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Partite Iva nel mirino degli ispettori ministeriali


Fisco Ordine Informa

False partite Iva nel mirino degli ispettori. Dal 1° gennaio scattano le verifiche della riforma Fornero. Il 31 dicembre 2014, infatti, scade il secondo anno di vigenza della legge n. 92/2012 (riforma lavoro Fornero) e, dal 1° gennaio 2015, diventa possibile per gli ispettori del lavoro applicare alle partite Iva la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa. Prima non è stato possibile, perché la presunzione presuppone una verifica sui redditi di «due anni» dei lavoratori. Le «false» partite Iva corrono il rischio di vedersi trasformate in una co.co.pro. con l’ulteriore rischio di vedersi trasformate in un rapporto di lavoro «dipendente», in assenza di un progetto.
Soggetti interessati. Soggetti interessati ai controlli sono i lavoratori autonomi (non imprese) titolari di partita Iva, ossia i lavoratori che, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, si obbligano «a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente». In particolare, ai sensi dell’art. 35 del dpr n. 633/1972 (T.u. Iva), sono titolari di partita Iva «I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione».
La presunzione. Rispetto alle prestazioni rese dai predetti soggetti (lavoratori autonomi «titolari di partita Iva») la riforma ha introdotto una presunzione in forza della quale, salvo prova contraria da parte del committente, sono considerate (le prestazioni) derivanti da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:
• la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
• il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
• il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Per realizzare la «presunzione», si noti bene, è necessario che si realizzino almeno due delle tre condizioni, non importa quale sia la combinazione. Tuttavia, per le prime due condizioni la verifica è possibile farla solo «a posteriori», con riferimento cioè alle prestazioni rese nel corso di un periodo di 12 mesi ormai concluso e per due anni consecutivi. Per questa ragione, finora, la presunzione è rimasta inapplicabile in sede ispettiva. Cioè proprio perché per ogni possibile combinazione (condizione 1 e 2; oppure condizione 2 e 3; oppure condizione 1 e 3) è sempre richiesto un periodo temporale di due anni consecutivi su cui verificare o la condizione di durata (8 mesi) o quella dei compensi (oltre l’80%), cosa impossibile fino al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 invece le cose cambiano, perché gli ispettori hanno a disposizione i due anni solari pieni, il 2013 e 2014, sui cui effettuare le verifiche di durata e corrispettivi.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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