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Modello 770/2018: scadenza e istruzioni per la compilazione


Ordine Informa

Entro il prossimo 31 ottobre i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente il modello 770/2018. A tal fine l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico”, ha reso disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, la versione 1.0.0 del 22 maggio 2018 relativa al modulo Controlli Dichiarazioni 770 2018. Anche quest’anno il modello può essere presentato diviso in più flussi (massimo 3), a condizione che siano state trasmesse alle Entrate tutte le certificazioni relative ai redditi di lavoro subordinato, autonomo e, se dovute, di capitale. Quali sono gli altri limiti?
Dal 22 maggio 2018 è possibile trasmettere telematicamente il modello 770/2018 che deve essere presentata entro il prossimo 31 ottobre da tutti coloro che, a diverso titolo, hanno effettuato ritenute su redditi e proventi erogati a terzi.
A tal fine, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e studi di settore 2018 la versione 1.0.0 del 22/05/2018 relativa al modulo Controlli Dichiarazioni 770 2018 (codice fornitura: 77018).
Anche quest’anno il modello può essere presentato diviso inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:
• Redditi di lavoro dipendente ed assimilati
• Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
• Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY
• Locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
• Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Il modello può essere suddiviso in un massimo di 3 flussi, fermo restando che ciò è possibile solo a condizione che entro il 7 marzo 2018 (ovvero il 31 ottobre 2018) siano state trasmesse all’Agenzia delle Entrate tutte le certificazioni relative ai redditi di lavoro subordinato, autonomo e, se dovute, di capitale.
Vi sono, inoltre, alcuni vincoli:
– in presenza del flusso “redditi di lavoro autonomo”, il flusso “locazioni” deve essere unito a questo. Avvertono pertanto le “istruzioni” che qualora il sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi, il modello 770 può essere inviato in un massimo di due flussi:
1) Redditi di lavoro dipendente;
2) Redditi di lavoro autonomo e locazioni brevi.
Nel caso, invece, in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi:
1) Redditi di lavoro dipendente
2) Locazioni brevi.
– Nel caso di invio separato del modello, il flusso “altre ritenute” va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: “dipendente”, “autonomo” e “capitale”, premesso che questa voce comprende le ritenute sui pignoramenti e le ritenute sulle indennità di esproprio.
La modalità di trasmissione scelta è segnalata indicando nella sezione “redazione della dichiarazione” l’apposito codice 1 o 2, che stanno a significare, rispettivamente, l’opzione per un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2018 o la volontà di inviare separatamente i relativi dati.
Torna peraltro, l’obbligo di indicare nell’apposito spazio “gestione separata” il codice fiscale del/dei soggetti che trasmettono l’altra o le altre parti della dichiarazione, barrando la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
(Autori: AS)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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