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Liti tributarie, un’arma in più


Fisco

Il decreto Crescita si applica anche alla fase del processo fiscale che si svolge di fronte alla Suprema corte. In sostanza, contro le decisioni della Ctr è possibile sollevare un nuovo vizio, l’omesso esame di un fatto storico, che sarà possibile solo ove la valutazione della circostanza avrebbe determinato un diverso esito della lite. A queste importanti conclusioni sono giunte le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, hanno risolto una questione della massima importanza. Il Massimo consesso di Piazza Cavour ha prima di tutto affermato che le norme del decreto Crescita del 2012 sono applicabili anche alla fase di legittimità del processo tributario che ha i connotati di giudizio speciale in primo e in secondo grado che si attenuano davanti alla Suprema corte. Poi il Collegio esteso spiega che la riforma ha introdotto un nuovo vizio di motivazione, l’omesso esame di un fatto storico, che può essere sollevato solo quando avrebbe determinato un esito diverso della lite. Nelle lunghe motivazioni si legge infatti che il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Fonte (ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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