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Legittimi i ricorsi contro gli avvisi bonari


Ordine Informa

È legittimo proporre ricorso contro l’avviso bonario, o comunicazione di irregolarità, emesso dall’Agenzia delle entrate sulla base di un controllo automatizzato della dichiarazione ex articolo 36-bis del dpr 600/73. Tuttavia, la mancata opposizione di tale atto non comporta la cristallizzazione del credito erariale, con la conseguenza che il contribuente potrà agire in giudizio anche contro la successiva cartella di pagamento, recante la medesima pretesa impositiva.
Sono le conclusioni che si leggono nella ordinanza n. 3315/2016 della Corte di cassazione, depositata in cancelleria lo scorso 19 febbraio. Gli ermellini hanno cassato una sentenza della Ctr del Lazio che, confermando la decisione di prime cure, avevano ritenuto inammissibile il ricorso proposto contro un avviso bonario. Sebbene la comunicazione di irregolarità, ovvero quell’atto attraverso cui l’Agenzia delle entrate comunica gli esiti di un controllo automatizzato della dichiarazione eseguito ai sensi dell’articolo 36-bis del dpr 600/73, non rientri nel novero dei provvedimenti impugnabili di cui all’articolo 19 del dlgs 546/92, tale situazione non impedisce la proposizione del ricorso tributario. Ciò perché, in ragione «dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa». Interessante l’ulteriore precisazione resa dai giudici di legittimità, che chiariscono gli effetti di una mancata impugnazione dell’avviso bonario. Il fatto che lo stesso non sia un atto autoritativo, di quelli annoverati dal citato articolo 19, determina che la non impugnazione dello stesso non comporti la cristallizzazione del credito ivi contenuto; con la conseguenza che il contribuente potrà sempre agire in giudizio contro la successiva cartella esattoriale, anche per contestazioni di merito sulla decenza delle somme iscritte. Al ricevimento dell’avviso bonario, dunque, per il contribuente si apre una duplice strada per contestare la pretesa: impugnare direttamente la comunicazione dinanzi al giudice tributario (previa mediazione, se dovuta per importo); impugnare la successiva cartella esattoriale recante l’iscrizione a ruolo, azione che non è preclusa dalla mancata impugnazione del presupposto avviso bonario.
(Autore: Benito Fuoco)
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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