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Jobs Act: come applicare la nuova conciliazione volontaria


Ordine Informa

Il Forum Lavoro organizzato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha fornito, nel corso del confronto con i rappresentanti del Ministero del lavoro, spunti di riflessione molto interessanti in merito alla nuova procedura di conciliazione volontaria introdotta dal Jobs Act.
Uno dei temi di cui si è discusso riguarda la possibilità di abbinare la procedura di conciliazione ad un accordo transattivo più ampio, avente ad oggetto questioni diverse dal licenziamento.
La nuova conciliazione, infatti, ha come oggetto esclusivo l’impugnazione del licenziamento, con la conseguenza che l’accettazione dell’assegno circolare offerto dal datore di lavoro non chiude tutte le possibili controversie che l’ex dipendente potrebbe avviare, per fatti avvenuti prima della cessazione del rapporto (ad esempio, differenze retributive, danni da demansionamento, ecc.).
Appare molto condivisibile l’interpretazione fornita dal Ministero: le parti potranno siglare, contemporaneamente alla conciliazione volontaria, un ulteriore accordo transattivo, con il quale potranno rinunciare reciprocamente ad ogni possibile rivendicazione connessa al rapporto di lavoro; la conciliazione sul licenziamento e l’accordo sugli altri aspetti potranno essere formalizzate anche con un unico verbale, nel quale si darà atto dei vari accordi.
Un’altra questione molto importante trattata nel corso del Forum attiene alla possibilità di godere dei benefici di legge (esenzione fiscale e contributiva) se si deroga ad alcune modalità previste dalla riforma: luogo della conciliazione (sedi assistite), tempo della proposta (60 giorni dal licenziamento), entità dell’importo offerto (una mensilità per anno da 2 a 18 mensilità al massimo) e modalità di pagamento (assegno circolare contestuale).
Sul punto, il Ministero ha suggerito di verificare, caso per caso, se la modalità alternativa utilizzata dalle parti risulti coerente con la ratio della legge.
Questo criterio pare condivisibile, ma dovrà essere usato con prudenza, in quanto i vari passaggi della procedura rispondono ad una logica ben precisa e, quindi, si prestano poco ad essere modificati.
Così, ad esempio, non sembra casuale la scelta di individuare nell’assegno circolare la forma con cui deve essere formulata l’offerta: l’accettazione dell’assegno richiede, infatti, un comportamento espresso del lavoratore, adeguato alla gravità delle conseguenze che possono derivare dalla sua scelta (decadenza dal diritto di agire in giudizio).
Una forma di pagamento diversa – ad esempio, un bonifico bancario – comporterebbe l’accettazione tacita (e non esplicita) della somma, qualora il dipendente omettesse di restituirla: ma una semplice condotta omissiva sarebbe sufficiente a determinare la decadenza dal diritto di agire in giudizio? In mancanza di una norma di legge, pare difficile da sostenere.
Allo stesso modo, sembra difficile ipotizzare che la conciliazione si possa svolgere fuori da una sede “protetta”, in quanto l’accordo raggiunto tra le parti sarebbe privo di data certa, indispensabile per il beneficio fiscale.
Altrettanto difficile appare l’ipotesi di raggiungere la conciliazione su somme diverse da quelle fissate dalla legge; la nuova normativa, infatti, persegue l’obiettivo di evitare negoziazioni tra le parti sull’entità della somma, che deve essere certa e predeterminata sin dall’inizio.
Ovviamente, nulla vieterà alle parti di trovare un accordo transattivo sulla base di una somma diversa, ma questa scelta farebbe perdere il beneficio fiscale per l’intero importo (se la somma sarà inferiore al minimo legale) o per la parte eccedente la misura minima legale.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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