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IVA, guida alla fatturazione per operazioni estere


Fisco

Un’impresa o professionista che si trovi ad avere scambi di servizi con operatori non italiani ha obblighi diversi in materia IVA a seconda che l’azienda straniera sia europea o extra-europea e che sia cliente o fornitrice: in ogni caso è fondamentale stabilire il momento esatto dell’effettuazione dell’operazione, utilizzando criteri e regole sulle quali ha fatto chiarezza la circolare 16/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate.
Obblighi IVA
•Per prestazioni ricevute da operatori fuori dai confini nazionali, il committente italiano passivo IVA è debitore d’imposta: se l’operazione è europea l’IVA si paga con inversione contabile, se è extra-europea, è necessaria l’autofattura;
•Per prestazioni effettuata nei confronti di un committente estero, ricorre l’obbligo di fattura con l’indicazione “inversione contabile” se il committente è europeo, “operazione non soggetta” se extra-UE.
Effettuazione operazioni
Il momento in cui l’operazione si considera effettuata è rilevante per adempiere correttamente ai vari obblighi di legge: integrazione e registrazione fattura; emissione e registrazione autofattura; emissione fattura per operazioni attive; liquidazione ed eventuale versamento imposta.
A tale scopo, vanno anche individuati i momenti di ultimazione del servizio e di maturazione dei corrispettivi visto che, in base alla all’articolo 6, comma 6, Dpr 633/1972 (in parte modificato dalla Legge di Stabilità 2013 e dalla Legge Comunitaria 2010) le prestazioni di servizi, sia verso che da parte di un operatore estero: «si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi». Se viene effettuato un pagamento prima dell’ultimazione dell’operazione, la prestazione «si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento».
Infine, se le prestazioni sono effettuate «in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime».
Il committente nazionale, in base all’articolo 17, comma 2, dello stesso Dpr 633/1092, modificato dalla Legge di Stabilità, dal primo gennaio 2013 deve:
•numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile (articolo 46, comma 1, dl 331/1993);
•annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (articolo 23, DPR n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera (articolo 47, comma 1, Dl 331/1993);
•annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti (articolo 25, DPR 633/1972), per esercitare la detrazione eventualmente spettante (articolo 47, comma 1, dl 331/1993). In particolare, come già chiarito con la circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, la fattura potrà essere annotata a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e fino alla scadenza della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA ex articolo 19);
•emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), e annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (articolo 46, comma 5, e articolo 47, comma 1, DL 331 del 1993).
Prestazione e corrispettivi
Per quanto riguarda le “operazioni uniche” (che comportano una singola esecuzione), l’effettuazione dell’operazione coincide con l’ultimazione, mentre nel caso di prestazioni “continuative o periodiche” coincide con la maturazione del corrispettivo. In entrambi i casi, sono rilevanti le clausole contrattuali, ma comunque si osserva che il momento di “ultimazione della prestazione” o di “maturazione del corrispettivo” non sempre coincide con quello in cui si realizza effettivamente il pagamento del corrispettivo. Esempio: un contratto in cui la maturazione del corrispettivo avviene al termine di ogni bimestre, mentre il pagamento entro il 15 del mese successivo. In questo caso, il momento di esigibilità dell’imposta è la scadenza del bimestre, non il pagamento.
Da un punto di vista operativo, i nuovi criteri di individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, attraverso ultimazione del servizio o maturazione dei corrispettivi, può non essere di agevole applicazione, può succedere ad esempio che prestatore e committente non abbiano la medesima percezione dello stato di esecuzione della prestazione. In questo caso (sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell’ultimazione stessa da parte del committente), saranno i documenti scambiati tra le parti sullo stato di avanzamento dei lavori e sull’ammontare del corrispettivo, ad avere un ruolo determinante per la tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento dell’imposta.
Altro caso: il corrispettivo non è determinabile perché legato ad elementi fattuali non ancora realizzati, e pertanto non conosciuti dalle controparti, alla data di effettuazione dell’operazione. Qui, l’ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo possono essere individuati nel momento in cui saranno noti tutti gli elementi, in base a criteri previsti dal contratto, e a quel punto scatta anche l’obbligo di assolvimento IVA. Quando il prestatore del servizio è un comunitario, l’imposta è esigibile al momento di ricezione della fattura, a prescindere dall’effettuazione del pagamento: come detto, il committente italiano la assolve con il criterio dell’inversione contabile.
Se il prestatore del servizio è extra UE, la ricezione di un qualunque documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione resa, è indice dell’ultimazione dell’operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell’autofattura da parte del committente nazionale. Infine, per le prestazioni che durano più di un anno, l’Iva va pagata al termine di ciascun anno (e comunque dopo 12 mesi dall’inizio del servizio), fino a quando la prestazione non è conclusa.
Il caso delle TLC
Ci sono prestazioni che, pur non essendo periodiche o continuative, necessitano tempi lunghi (come contratti di appalto o progettazione software) e prevedono pagamenti a determinati stati di avanzamento lavori: la data del pagamento è quella dell’esigibilità dell’imposta, limitatamente all’importo pagato.
Nel caso di particolari contratti, come quelli di roaming, per cui l’effettuazione della prestazione non è sufficiente per la determinazione del corrispettivo, ma sono previste procedure di rendicontazione che in genere si esauriscono nel mese successivo a quello in cui il servizio è reso ed, entro tale termine, viene emessa la fattura, è ammissibile individuare il momento di effettuazione della prestazione con quello di emissione della fattura.
(fonte: PMI)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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