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Il part-time dopo il Jobs Act


Ordine Informa

Con il Decreto Legislativo numero 81 del 15 giugno 2015, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, in attuazione della Legge delega 183 del 2014 c.d. Jobs Act anche il contratto part-time o a tempo parziale ha subito dei ritocchi, in questa piccola guida vedremo cosa è cambiato rispetto alla precedente versione.
Il nuovo part-time è regolato, come detto sopra, dal D. lgs 81/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno e entrato in vigore il 25 giugno scorsi, che ne disciplina il funzionamento al capo II sezione I articoli dal 4 al 12.
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
Il contratto di lavoro part-time o a tempo parziale dovrà avere necessariamente forma scritta ai fini della prova. All’interno del contratto dovranno obbligatoriamente essere indicati:
durata della prestazione lavorativa, ovvero le ore di lavoro nell’arco della giornata;
la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Il Decreto stabilisce comunque che dove il lavoro è organizzato in più turni, il contratto individuale può rinviare a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Non vi è quindi una netta distinzione formale fra part-time orizzontale, verticale e misto, ma la prestazione è articolata in base a quanto scritto nel contratto individuale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
Lavoro supplementare
Come già avveniva in precedenza, si da ampia importanza al lavoro supplementare, al lavoro straordinario e alle clausole elastiche, dando al datore di lavoro la facoltà di richiedere, nel rispetto della contrattazione collettiva, entro i limiti dell’orario normale di lavoro, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, ovvero 8 ore giornaliere e 40 settimanali, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
La nuova normativa stabilisce inoltre che, nel caso in cui il lavoro supplementare non sia previsto dal CCNL di riferimento, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 % delle ore di lavoro settimanali concordate. Ad esempio per un part-time di 20 ore settimanali il limite delle ore supplementari sarà 5. In questo caso il lavoro supplementare sarà retribuito con una maggiorazione del 15 % della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Sempre in questa ipotesi, ovvero ove il CCNL non regoli il lavoro supplementare, il lavoratore potrà rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Lavoro straordinario
Il Decreto stabilisce inoltre che nel part-time è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del D. lgs n. 66 del 2003, ovvero oltre le ore normali di lavoro ossia 8 ore giornaliere e 40 settimanali (in base comunque al CCNL).
Clausole elastiche
Quando queste sono espressamente disciplinate dal CCNL, datore di lavoro e lavoratore possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Queste variazioni dovranno comunque essere comunicate al lavoratore con almeno 2 giorni di anticipo e sempre nel rispetto del CCNL dovranno essere previste apposite compensazioni.
Nel caso in cui le clausole elastiche non siano regolamentate dal CCNL queste potranno essere inserite nel contratto individuale, ma solo avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Trasformazione del rapporto
Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
In questo ambito viene introdotta una importante tutela dei lavoratori sia del settore pubblico che privato. Nel caso in cui essi siano affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Ulteriore novità riguarda la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, al posto del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
Il decreto infine introduce la priorità per il lavoratore o la lavoratrice riguardo la richiesta di trasformazione in part-time del contratto di lavoro a tempo pieno per esigenze legate alla presenza in famiglia di un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o di un figlio convivente portatore di handicap.
Sanzioni
In mancanza del contratto scritto o qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
In caso di svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dal CCNL il lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, ha diritto a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Trattamento del lavoratore a tempo parziale, criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale, la disciplina previdenziale e lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche
Il Decreto Legislativo 81/2015 va a disciplinare infine anche il trattamento del lavoratore a tempo parziale, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale, la disciplina previdenziale e il lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche.
Vi rimandiamo alla lettura del testo del decreto per una più attenta analisi delle novità sopra enunciate.
(Fonte: Lavoro e Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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