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Falso in bilancio caso per caso


Ordine Informa

Out ogni soglia matematica, ma previsione di una punibilità ridotta per fatti di lieve entità e della non punibilità per fatti di particolare tenuità secondo le disposizioni del nuovo art. 131-bis del codice penale. Per tale valutazione, di estremo rilievo risulterà la fallibilità o meno della società. Il falso in bilancio torna, quindi, come nelle disposizioni anteriori al dlgs 61/2002 a configurarsi quale reato di pericolo nel quale scompaiono le sanzioni contravvenzionali e per la valutazione del quale estremamente ampia appare la discrezionalità del giudice. Tutte le fattispecie concretano ipotesi autonome di reato procedibili ex officio. È quanto prevede il nuovo testo sul falso in bilancio sulla base degli emendamenti governativi al disegno di legge S19. 
Il nuovo testo normativo. Viene previsto, nel novellato art. 2621 c.c. che «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni». Le principali novità riguarderebbero, quindi in primo luogo, la trasformazione (o se si preferisce il ritorno al passato) del reato di danno in un reato di pericolo. In altri termini, nella versione che si sta pensando di introdurre il legislatore andrebbe a sanzionare tutti quei comportamenti che, seppur non immediatamente causativi di danni pongono in essere una situazione in grado di determinarli. In merito alla punibilità poi, scompaiono le sanzioni contravvenzionali (arresto fino a due anni). Tutte le ipotesi di cui all’articolo 2621 c.c. quanto quella di cui all’articolo 2622 (in questo caso avente ad oggetto le società quotate nelle quali la pena prevista è della reclusione da tre a otto anni) vengono punite a titolo di delitto, conparametrazione della pena detentiva proporzionata alla gravità della condotta.

(Fonte: ItaliaOggi)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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