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Fallimento, cartella valida a tempo


Fisco

È nulla la cartella di pagamento notificata al fallimento in relazione a un accertamento dichiarato legittimo dal giudice, con sentenza passata in giudicato,. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 22809 del 28 ottobre 2014, ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria. Il Supremo collegio ha chiarito in motivazione che, l’avviso di accertamento originario è stato legittimamente notificato alla società in bonis e da questa impugnato. Nelle more del giudizio di primo grado è intervenuto il fallimento, ma il curatore non si è costituito in giudizio, né la contribuente ha chiesto la interruzione del giudizio ex art. 40 dlgs 546/1992, perciò il giudizio si è legittimamente concluso con una sentenza di merito che rende definitivo il debito tributario della società. Questa sentenza non è però opponibile alla curatela (mentre lo sarebbe se la sentenza fosse stata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento). Perciò la cartella esattoriale, correttamente notificata al fallimento, è illegittima perché adduce un titolo costitutivo della pretesa fiscale che non è opponibile al fallimento stesso. Né per la Cassazione è condivisibile la tesi dell’Avvocatura dello stato secondo cui la controversia avrebbe dovuto esser proposta e decisa in sede di opposizione allo stato passivo, di guisa che la cartella in questione non sarebbe atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del dlgs 546/1992.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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