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Esenzione buoni pasto, non conta l’uso


Ordine Informa
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Il principio di diritto 6/2019, pubblicato il 12 febbraio dall’Agenzia delle Entrate, precisa che il limite giornaliero di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto – 5,29 euro per i buoni cartacei e 7 euro per quelli elettronici (articolo 51 del Tuir) – deve essere inteso con riferimento al valore facciale dei buoni erogati, a prescindere dal numero dei buoni utilizzati contestualmente dal lavoratore, anche se superiore a otto. Quindi ai fini fiscali ciò che che conta è la corretta erogazione dei buoni pasto, non il loro utilizzo.

In particolare, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del Dm 122/2017 postula un divieto di cumulo dell’uso contestuale di più di otto ticket, stabilendo che gli stessi “non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare”.

Tuttavia, come espressamente menzionato nel citato principio di diritto, il divieto di cumulo non incide ai fini Irpef e il datore di lavoro non se ne dovrà preoccupare. In conclusione, rimane fondamentale la corretta erogazione dei buoni, che potrà eccedere una prestazione per ogni giorno lavorato e nei limiti di 5,29 euro e 7 euro per i buoni elettronici. Si ritiene invece rimangano ferme le precisazioni fornite con la circolare n. 326/1997 secondo cui non è possibile offrire il servizio mensa e contestualmente anche un ticket restaurant nel medesimo giorno lavorativo, salvo assoggettare a tassazione integrale una delle due prestazioni.

(Fonte: INL)

(Autori: AM)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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