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Donne in pensione anticipata, scadenza senza proroga INPS


Ordine Informa

Da marzo per le lavoratrici autonome e da settembre per le dipendenti nel pubblico e nel privato, stop alla pensione anticipata prima dei 60 anni di età (pre-pensionamento di anzianità con sistema contributivo), ovvero con assegno ridotto e:
57 anni di età e 35 di contributi se dipendenti;
58 anni di età e 35 di contributi se autonome.
Questo è lo scenario che si prospetta nel caso in cui l’INPS non modifichi quanto disposto con la circolare n. 35 del 2012: a proporne di spostare al 2015 la scadenza dell’opzione per la pensione anticipata delle donne è stata al Commissione Lavoro del Senato lo scorso novembre.
Opzione contributivo
Con l’opzione di pensione con sistema contributivo potrebbe tuttavia aprirsi per le donne una nuova speranza per lasciare anticipatamente il lavoro: la prospettiva potrebbe essere quella di rinviare a fine del 2015 il termine ultimo per andare in pensione di anzianità anticipata con il sistema contributivo, così come era stato originariamente previsto dalla Riforma delle Pensioni Maroni (comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 243 del 2004).
Quest’ultima imponeva come unico vincolo quello di calcolare l’ammontare dell’assegno previdenziale interamente con il sistema contributivo, ovvero sulla base degli effettivi contributi versati anziché sulla media delle ultime retribuzioni, ottenendo così importi più bassi del 15-20% rispetto a quelli che si otterrebbero con l’applicazione del sistema retributivo o misto. L’INPS però, con la circolare n. 35 del 2012, aveva anticipato il termine per questioni di calcolo.
Riforma Maroni
A proporre una revisione delle condizioni, riportando il termine ultimo per la pensione anticipata delle donne alla fine del 2015 era dunque stata la Commissione Lavoro del Senato, approvando una Risoluzione che chiedeva il ripristino del limite fissato dalla Riforma delle Pensioni Maroni e che impegnava il Governo “a sollecitare l’INPS ad una revisione del punto 7.2 della circolare n. 35, concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per le lavoratrici, per le quali deve restare valida la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015”.
Riforma Fornero
L’opzione contributivo non è stata toccata dalla Riforma delle Pensioni Fornero del 2011. ma se il termine del sistema sperimentale dovesse essere riportato a fine 2015 – essendo la scadenza fissata al momento del pensionamento e non a quello della maturazione del diritto ai requisiti di età (57 e 58 anni) – bisognerebbe applicare l’incremento legato all’aumento dell’aspettativa di vita, dunque il diritto dovrebbe essere conseguito entro:
il 31 maggio 2014 per le autonome;
il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti private;
il 30 dicembre nel pubblico impiego.
Per maggiori informazioni consulta la Risoluzione della Commissione Lavoro del Senato.
(fonte PMI)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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