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Detrazioni fiscali per lavoro occasionale (prestazioni occasionali)


Fisco

Sui compensi percepiti con ricevute di prestazione occasionale è dovuta l’Irpef. Il TUIR prevede delle detrazioni fiscali per lavoro occasionale che consentono di non pagare imposte fino a 4.800 euro di reddito, con la conseguenza del diritto al rimborso a recupero della ritenuta d’acconto pagata. Vediamo la tassazione sulle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
La normativa italiana permette di svolgere delle prestazioni occasionali senza partita iva, senza versare i contributi e, nella maggior parte dei casi, senza pagare le tasse (o per meglio dire l’imposta Irpef). Sono previste infatti delle detrazioni fiscali per lavoro autonomo occasionale. Fino a 4.800 euro è possibile emettere una ricevuta di prestazione occasionale senza pagare l’Irpef. E fino a 5.000 euro senza pagare i contributi all’Inps.
Le prestazioni di lavoro occasionale beneficiano della stessa agevolazione, della stessa detrazione dei redditi di lavoro autonomo. La prestazione di lavoro occasionale è infatti un attività occasionale di lavoro autonomo svolta non nell’esercizio di una professionale, e senza vincolo di subordinazione, e senza organizzazione di mezzi.
E’ necessario distinguere ai fini fiscali, e non solo, il lavoro autonomo occasionale (o prestazioni occasionali) da altre tipologie di redditi similari, ma sostanzialmente diversi, come il lavoro occasionale di tipo accessorio e le collaborazioni occasionali (mini cococo). Questi ultimi sono redditi di natura diversa ai fini fiscali e godono di diverso trattamento normativo e fiscale.
Il lavoro autonomo occasionale riguarda prestazioni eseguite secondo l’art. 2222 e seguenti del codice civile che riguardano il contratto d’opera. Le prestazioni occasionali hanno carattere del tutto episodico e sono completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con l’attività del committente e per questo tale prestazione, di natura autonoma, è diversa dalle collaborazioni occasionali o le collaborazioni coordinate e continuative, meglio conosciute come co.co.co. Sotto il profilo previdenziale, queste prestazioni di lavoro autonomo, se non superano 5.000 euro, non sono assoggettate al versamento dei contributi.
La mera prestazione di natura occasionale di lavoro autonomo (la prestazione di lavoro occasionale) rientra a livello fiscale nei redditi diversi ed è prevista dall’art. 67 comma 1, lettera l) quali “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere” ed ai fini fiscali è assimilata ai “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”, ossia per entrambe spetta la detrazione fiscale prevista dall’art. 13, comma 5 del TUIR, che ora vediamo.
L’art. 13, comma 5 del TUIR, tra le altre detrazioni, indica la detrazione spettante su determinate tipologie di redditi come il reddito da lavoro autonomo e, appunto, le prestazioni occasionali (o reddito da lavoro autonomo occasionale). Il testo dell’articolo del TUIR è il seguente: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,(1) 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.
La detrazione è quindi di 1.104 euro fino a 4.800 euro di prestazioni occasionali. Ciò significa, visto che l’imposta Irpef lorda sarebbe pari al 23% di 4.800 euro, ossia di importo pari proprio a 1.104 euro, che chi effettua prestazioni di lavoro occasionale fino a 4.800 euro non paga l’Irpef.
Rimborso delle ritenute d’acconto da prestazione occasionale. La logica conseguenza dell’applicazione della detrazione di cui sopra è che il lavoratore che ha effettuato prestazioni occasionali fino a 4.800 euro ha diritto al rimborso delle ritenute d’acconto trattenute sulle ricevute emesse al cliente. Le ritenute d’acconto dell’Irpef, appunto, vanno considerate nel calcolo dell’Irpef dovuta in sede di presentazione dei redditi e quindi presentando il modello Unico PF il lavoratore che ha effettuato prestazioni occasionali fino a 4.800 euro potrà richiedere le ritenute d’acconto indietro portandole a credito Irpef.
Anche chi supera i 4.800 euro di prestazioni occasionali potrebbe aver diritto al rimborso delle ritenute d’acconto, ossia avere un credito Irpef da vantare nei confronti del fisco viste l’acconto del 20% già versato durante l’anno. La normativa prevede che in caso di superamento dei 4.800 euro, la detrazione spettante non è più 1.104 euro in misura fissa, ma una cifra inferiore da calcolare secondo la formula sopra indicata (55.000 euro meno il reddito da prestazioni occasionali diviso 50.200 euro e infine per 1.104 euro).
Ricevuta di prestazione occasionale senza ritenuta d’acconto. In alcuni casi la prestazione occasionale viene effettuata verso non titolari di partita IVA e quindi non è assoggettata a ritenuta d’acconto, in quanto viene a mancare il sostituto d’imposta. In questo caso è importante considerare che fino a 4.800 euro non è dovuta l’Irpef sulle prestazioni occasionali, quindi colui che ha effettuato prestazioni occasionali nei confronti di persone fisiche non titolari di partita IVA fino a 4.800 euro non avrà né ritenute d’acconto da recuperare né imposte da pagare in sede di dichiarazione dei redditi.
Il superamento dei 5.000 euro di prestazioni occasionali comporta una serie di cambiamenti in materia previdenziale. Infatti il lavoratore dovrà iscriversi alla Gestione separata dell’Inps e versare i contributi.
(Fonte: Fanpage)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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