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CU liti tributarie. Novità del 2014. Modifiche introdotte dalla legge di stabilita’.


Fisco

I cittadini che nel 2014 faranno causa al Fisco dovranno considerare le novità in materia di spese di giustizia introdotte con la Legge di Stabilità (L. n. 147 del 2013).
Calcolo CU e dichiarazione di valore. Intervenendo sul tenore letterale dell’articolo 14 comma 3 bis del D.P.R. n. 115 del 2002 (TUSG – testo unico in materia di spese di giustizia), il comma 598 lettera a) dell’articolo 1 della Legge 147 del 2013 precisa che:
– nel processo tributario, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “per ciascun atto impugnato anche in appello” (inciso inserito dalla novella), deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.
Un passo indietro. Il pagamento del contributo unificato nel contenzioso tributario è divenuto obbligatorio dal 7 luglio 2011. Il CU è commisurato al valore della controversia che si determina ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 12 comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992, ossia prendendo in considerazione il solo importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Per le controversie inerenti alle irrogazioni delle sole sanzioni, il valore della controversia è dato dalla loro somma.
La sanzione. È fondamentale ricordare, avendone l’occasione, che all’omessa indicazione del valore della controversia in calce al ricorso e nella nota d’iscrizione a ruolo è ricollegata l’applicazione di una cospicua sanzione pecuniaria. L’autore dell’omissione, infatti, rischia di dover versare un importo pari al contributo unificato nell’importo massimo di 1.500,00 euro, in forza di quanto previsto dall’articolo 13 comma 6 del TUSG, come modificato dal D.L. n. 98/11 (conv. L. n. 111/2012).
Processo telematico. Tornando ora alla legge di Stabilità 2014, il comma 599 dell’articolo 1, con riferimento al processo telematico, stabilisce invece:
– che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche e accedono con le medesime modalità al fascicolo;
– che le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall’articolo 4 comma nove del D.L. n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 24 del 2010, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario.
Decreto del MEF. A proposito del pagamento telematico della tassa di accesso alla giustizia, la novella precisa che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 147/2013, il ministro dell’Economia e delle Finanze dovrà determinare con decreto, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il MEF stipulerà le convenzioni in parola “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati”.
Fonte (Fiscal Focus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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