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Congedo a ore, cumulo ridotto


Ordine Informa

Chi fruisce del congedo parentale a ore non può fruire, nella stessa giornata, di altri permessi per maternità neanche se riferiti ad altri figli. Deroghe a tale principio possono essere previste dalla contrattazione collettiva. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 6704 emesso ieri, integrando le prime istruzioni della circolare n. 152/2015. L’Inps aggiunge, inoltre, che il congedo a ore è invece compatibile con eventuali permessi per assistenza a disabili (ex legge n. 104/1992).
Congedo parentale a ore. La possibilità di fruire a ore il congedo parentale è operativa dal 25 giugno in seguito al dlgs n. 80/2015. La facoltà, in via di principio, è subordinata alla preventiva previsione da parte della contrattazione collettiva di settore di tale modalità di fruizione, compresi i criteri di calcolo. In caso di mancata regolamentazione, la fruizione oraria è consentita a ciascun genitore per la metà dell’orario medio giornaliero di lavoro.

L’incumulabilità. Nel fornire le prime indicazioni operative (circolare n. 152/2015 su ItaliaOggi del 19 agosto), l’Inps spiegava che il congedo era incumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.u. maternità/paternità (dlgs n. 151/2001). Tale incumulabilità, spiega adesso l’Inps, risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa. Alla luce di questo principio, integrando le precedenti istruzioni, l’Inps spiega che il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale a ore «non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale a ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.u.), anche se richiesti per bambini differenti». Allo stesso modo, aggiunge l’istituto di previdenza, il congedo parentale fruito in modalità oraria «non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del T.u., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 c. 1, T.u. maternità), anche se richiesti per bambini differenti».

(Autore: Antonio Cirioli)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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