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Variazione indice ISTAT 2018: nuove aliquote contributi volontari

L’ISTAT ha rilevato una variazione percentuale dell’1,1% nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra gennaio e dicembre 2016 e tra gennaio e dicembre 2017.

La circolare INPS 20 febbraio 2018, n. 31, sulla base della variazione dell’indice ISTAT per il 2018, fornisce le informazioni relative all’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi.

Contributo di solidarietà: dal 2018 cessato l’obbligo di versamento

L’articolo 24, comma 21, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha istituito un contributo di solidarietà pari allo 0,50% della retribuzione imponibile a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex INPDAI) e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato una anzianità contributiva pari o superiore a cinque anni.

Il messaggio 20 febbraio 2018, n. 772 informa che, dal 1° gennaio 2018, per i datori di lavoro è cessato l’obbligo di versamento di tale contributo.

Il messaggio fornisce, inoltre, le modalità operative per la cessazione del versamento e per l’eventuale recupero dell’importo.

Dirigenti penitenziari: chiarimenti trattamento giuridico economico

L’articolo 48, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo al riordino delle forze di Polizia, ha disposto che ai dirigenti penitenziari si applichino gli stessi trattamenti giuridici ed economici previsti per i dirigenti della Polizia di Stato.

Con la nota del 18 gennaio 2018, n. 354, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che “la norma impone, quindi, di delineare lo statuto del personale della dirigenza penitenziaria secondo quanto previsto dagli istituti giuridici ed economici applicabili, a legislazione vigente, al personale della Polizia di Stato, con conseguente applicazione anche di detto beneficio”.

Il messaggio 20 febbraio 2018, n. 761 chiarisce che per i dirigenti penitenziari continua pertanto a essere applicato il trattamento giuridico spettante ai dirigenti della Polizia di Stato, nonché il corrispondente trattamento economico.

Con il suddetto messaggio vengono dunque superate le indicazioni fornite dal messaggio 13 marzo 2017, n. 1134, in merito alla valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza nei confronti dei dirigenti civili dell’amministrazione penitenziaria.

Dirigenti penitenziari: chiarimenti trattamento giuridico economico

L’articolo 48, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo al riordino delle forze di Polizia, ha disposto che ai dirigenti penitenziari si applichino gli stessi trattamenti giuridici ed economici previsti per i dirigenti della Polizia di Stato.

Con la nota del 18 gennaio 2018, n. 354, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che “la norma impone, quindi, di delineare lo statuto del personale della dirigenza penitenziaria secondo quanto previsto dagli istituti giuridici ed economici applicabili, a legislazione vigente, al personale della Polizia di Stato, con conseguente applicazione anche di detto beneficio”.

Il messaggio 20 febbraio 2018, n. 761 chiarisce che per i dirigenti penitenziari continua pertanto a essere applicato il trattamento giuridico spettante ai dirigenti della Polizia di Stato, nonché il corrispondente trattamento economico.

Con il suddetto messaggio vengono dunque superate le indicazioni fornite dal messaggio 13 marzo 2017, n. 1134, in merito alla valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza nei confronti dei dirigenti civili dell’amministrazione penitenziaria.

Dirigenti penitenziari: chiarimenti trattamento giuridico economico

L’articolo 48, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo al riordino delle forze di Polizia, ha disposto che ai dirigenti penitenziari si applichino gli stessi trattamenti giuridici ed economici previsti per i dirigenti della Polizia di Stato.

Con la nota del 18 gennaio 2018, n. 354, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che “la norma impone, quindi, di delineare lo statuto del personale della dirigenza penitenziaria secondo quanto previsto dagli istituti giuridici ed economici applicabili, a legislazione vigente, al personale della Polizia di Stato, con conseguente applicazione anche di detto beneficio”.

Il messaggio 20 febbraio 2018, n. 761 chiarisce che per i dirigenti penitenziari continua pertanto a essere applicato il trattamento giuridico spettante ai dirigenti della Polizia di Stato, nonché il corrispondente trattamento economico.

Con il suddetto messaggio vengono dunque superate le indicazioni fornite dal messaggio 13 marzo 2017, n. 1134, in merito alla valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza nei confronti dei dirigenti civili dell’amministrazione penitenziaria.

Poligrafici dipendenti: domanda di prepensionamento

Il messaggio 16 febbraio 2018, n. 722  recepisce quanto disposto dall’articolo 1, comma 154, legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici e fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda.

La legge consente l’accesso al prepensionamento ai poligrafici dipendenti collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), e successivamente in mobilità, che abbiano cessato l’attività per accertata crisi aziendale, in base ad accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, con disciplina antecedente all’adozione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157. Il beneficio non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori possono presentare la domanda di prepensionamento all’INPS tramite gli intermediari oppure personalmente attraverso il servizio online, entro il 2 marzo 2018.

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro  che attesti la data in cui il lavoratore è stato posto in CIGS, il numero e la data di emissione del relativo decreto ministeriale e se l’interessato rientri tra le unità lavorative prepensionabili attribuite all’azienda.

Nel caso di aziende editrici e stampatrici di periodici che non producano esclusivamente periodici, dalla dichiarazione deve risultare anche che il dipendente, negli ultimi 12 mesi di lavoro antecedenti la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

Per ulteriori informazioni sulle modalità e sulla documentazione da allegare alla domanda è possibile consultare il suddetto messaggio.

APE: adesione e recesso istituti finanziatori e imprese assicuratrici

Con la circolare INPS 13 febbraio 2018, n. 28 l’Istituto ha fornito le prime istruzioni applicative relative alla possibilità di presentare domanda per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE Volontario) all’istituto finanziatore.

La norma prevede che il soggetto interessato indichi nella domanda l’istituto finanziatore cui richiedere l’APE e l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Si precisa che finanziatori e imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipulare tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative primarie.

Con il messaggio 16 febbraio 2018, n. 737 si forniscono le indicazioni relative alla comunicazione all’INPS della propria adesione o eventuale recesso dai rispettivi accordi quadro da parte degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici.

APE: adesione e recesso istituti finanziatori e imprese assicuratrici

Con la circolare INPS 13 febbraio 2018, n. 28 l’Istituto ha fornito le prime istruzioni applicative relative alla possibilità di presentare domanda per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE Volontario) all’istituto finanziatore.

La norma prevede che il soggetto interessato indichi nella domanda l’istituto finanziatore cui richiedere l’APE e l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Si precisa che finanziatori e imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipulare tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative primarie.

Con il messaggio 16 febbraio 2018, n. 737 si forniscono le indicazioni relative alla comunicazione all’INPS della propria adesione o eventuale recesso dai rispettivi accordi quadro da parte degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici.

Poligrafici dipendenti: domanda di prepensionamento

Il messaggio 16 febbraio 2018, n. 722  recepisce quanto disposto dall’articolo 1, comma 154, legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici e fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda.

La legge consente l’accesso al prepensionamento ai poligrafici dipendenti collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), e successivamente in mobilità, che abbiano cessato l’attività per accertata crisi aziendale, in base ad accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, con disciplina antecedente all’adozione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157. Il beneficio non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori possono presentare la domanda di prepensionamento all’INPS tramite gli intermediari oppure personalmente attraverso il servizio online, entro il 2 marzo 2018.

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro  che attesti la data in cui il lavoratore è stato posto in CIGS, il numero e la data di emissione del relativo decreto ministeriale e se l’interessato rientri tra le unità lavorative prepensionabili attribuite all’azienda.

Nel caso di aziende editrici e stampatrici di periodici che non producano esclusivamente periodici, dalla dichiarazione deve risultare anche che il dipendente, negli ultimi 12 mesi di lavoro antecedenti la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

Per ulteriori informazioni sulle modalità e sulla documentazione da allegare alla domanda è possibile consultare il suddetto messaggio.

APE: adesione e recesso istituti finanziatori e imprese assicuratrici

Con la circolare INPS 13 febbraio 2018, n. 28 l’Istituto ha fornito le prime istruzioni applicative relative alla possibilità di presentare domanda per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE Volontario) all’istituto finanziatore.

La norma prevede che il soggetto interessato indichi nella domanda l’istituto finanziatore cui richiedere l’APE e l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Si precisa che finanziatori e imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi quadro da stipulare tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative primarie.

Con il messaggio 16 febbraio 2018, n. 737 si forniscono le indicazioni relative alla comunicazione all’INPS della propria adesione o eventuale recesso dai rispettivi accordi quadro da parte degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici.

Poligrafici dipendenti: domanda di prepensionamento

Il messaggio 16 febbraio 2018, n. 722  recepisce quanto disposto dall’articolo 1, comma 154, legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici e fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda.

La legge consente l’accesso al prepensionamento ai poligrafici dipendenti collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), e successivamente in mobilità, che abbiano cessato l’attività per accertata crisi aziendale, in base ad accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, con disciplina antecedente all’adozione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157. Il beneficio non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori possono presentare la domanda di prepensionamento all’INPS tramite gli intermediari oppure personalmente attraverso il servizio online, entro il 2 marzo 2018.

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro  che attesti la data in cui il lavoratore è stato posto in CIGS, il numero e la data di emissione del relativo decreto ministeriale e se l’interessato rientri tra le unità lavorative prepensionabili attribuite all’azienda.

Nel caso di aziende editrici e stampatrici di periodici che non producano esclusivamente periodici, dalla dichiarazione deve risultare anche che il dipendente, negli ultimi 12 mesi di lavoro antecedenti la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

Per ulteriori informazioni sulle modalità e sulla documentazione da allegare alla domanda è possibile consultare il suddetto messaggio.

Reddito di inclusione: guida alla misura di contrasto alla povertà

Sono 75.885 le domande di Reddito di Inclusione (REI) pervenute all’INPS nel periodo fra il 1° dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018. La misura è stata introdotta dal Governo per contrastare la povertà di nuclei familiari con almeno un figlio a carico e in condizioni economiche svantaggiate.

Il sussidio è regolato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

REI: lotta alla povertà e all’esclusione sociale

Il Reddito di Inclusione (REI) è composto da due parti: un assegno mensile, erogato attraverso una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA (denominata Carta REI) e un progetto di reinserimento sociale e lavorativo.

L’importo dell’assegno mensile dipende dalla dimensione del nucleo familiare e dallo scostamento del reddito da una determinata soglia di accesso. La sua erogazione è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione a un programma personalizzato di attivazione lavorativa.

Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mensilità, dalle quali saranno sottratte le eventuali erogazioni del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) precedentemente percepite. Una volta trascorsi i 18 mesi il REI potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi ma solo dopo che siano passati almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

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Reddito di Inclusione: requisiti familiari ed economici

Possono ricevere il Reddito di Inclusione sociale i cittadini italiani e comunitari. Anche i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno e gli aventi diritto ad una protezione internazionale possono accedere alla prestazione ma dovranno essere residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Esistono, inoltre, dei requisiti familiari per ottenere il REI. Al momento della presentazione della domanda il nucleo familiare deve essere in una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un componente di età minore di anni 18;
  • presenza di una persona con disabilità, almeno un suo genitore o tutore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
  • presenza di un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi e non riceva altro sussidio per la disoccupazione.

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Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
  • un valore ISRE ai fini REI (l’indicatore reddituale ISR dell’ ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola).

Per accedere al REI è, inoltre, necessario che ciascun componente del nucleo:

  • non percepisca prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • non possieda imbarcazioni da diporto.

Si precisa che il REI è incompatibile con la fruizione di ammortizzatori sociali anche durante la percezione della prestazione.

Modalità di accesso al beneficio

Dal 1° dicembre 2017 si può richiedere il Reddito di Inclusione (REI) presso i comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi, utilizzando il modello di domanda (allegato n. 2, circolare INPS 22 novembre 2017, n. 172). Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.

È possibile consultare lo stato di avanzamento della domanda tramite il servizio dedicato.

NASpI: contributi figurativi maternità obbligatoria e congedo parentale

Con il messaggio 15 febbraio 2018, n. 710 l’INPS fornisce chiarimenti sull’utilità dei contributi figurativi per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale, ai fini della ricerca delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione NASpI.

Si precisa che, ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, si considerano utili:

  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione all’inizio dell’astensione. Tali contributi figurativi sono da considerarsi utili, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Reddito di inclusione: guida alla misura di contrasto alla povertà

Sono 75.885 le domande di Reddito di Inclusione (REI) pervenute all’INPS nel periodo fra il 1° dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018. La misura è stata introdotta dal Governo per contrastare la povertà di nuclei familiari con almeno un figlio a carico e in condizioni economiche svantaggiate.

Il sussidio è regolato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

REI: lotta alla povertà e all’esclusione sociale

Il Reddito di Inclusione (REI) è composto da due parti: un assegno mensile, erogato attraverso una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA (denominata Carta REI) e un progetto di reinserimento sociale e lavorativo.

L’importo dell’assegno mensile dipende dalla dimensione del nucleo familiare e dallo scostamento del reddito da una determinata soglia di accesso. La sua erogazione è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione a un programma personalizzato di attivazione lavorativa.

Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mensilità, dalle quali saranno sottratte le eventuali erogazioni del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) precedentemente percepite. Una volta trascorsi i 18 mesi il REI potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi ma solo dopo che siano passati almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

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Reddito di Inclusione: requisiti familiari ed economici

Possono ricevere il Reddito di Inclusione sociale i cittadini italiani e comunitari. Anche i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno e gli aventi diritto ad una protezione internazionale possono accedere alla prestazione ma dovranno essere residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Esistono, inoltre, dei requisiti familiari per ottenere il REI. Al momento della presentazione della domanda il nucleo familiare deve essere in una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un componente di età minore di anni 18;
  • presenza di una persona con disabilità, almeno un suo genitore o tutore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
  • presenza di un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi e non riceva altro sussidio per la disoccupazione.

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Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
  • un valore ISRE ai fini REI (l’indicatore reddituale ISR dell’ ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola).

Per accedere al REI è, inoltre, necessario che ciascun componente del nucleo:

  • non percepisca prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • non possieda imbarcazioni da diporto.

Si precisa che il REI è incompatibile con la fruizione di ammortizzatori sociali anche durante la percezione della prestazione.

Modalità di accesso al beneficio

Dal 1° dicembre 2017 si può richiedere il Reddito di Inclusione (REI) presso i comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi, utilizzando il modello di domanda (allegato n. 2, circolare INPS 22 novembre 2017, n. 172). Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.

È possibile consultare lo stato di avanzamento della domanda tramite il servizio dedicato.

NASpI: contributi figurativi maternità obbligatoria e congedo parentale

Con il messaggio 15 febbraio 2018, n. 710 l’INPS fornisce chiarimenti sull’utilità dei contributi figurativi per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale, ai fini della ricerca delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione NASpI.

Si precisa che, ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, si considerano utili:

  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione all’inizio dell’astensione. Tali contributi figurativi sono da considerarsi utili, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

NASpI: contributi figurativi maternità obbligatoria e congedo parentale

Con il messaggio 15 febbraio 2018, n. 710 l’INPS fornisce chiarimenti sull’utilità dei contributi figurativi per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale, ai fini della ricerca delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione NASpI.

Si precisa che, ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, si considerano utili:

  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione all’inizio dell’astensione. Tali contributi figurativi sono da considerarsi utili, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Reddito di inclusione: guida alla misura di contrasto alla povertà

Sono 75.885 le domande di Reddito di Inclusione pervenute all’Inps nel periodo fra il 1° dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018. La misura è stata introdotta dal Governo per contrastare la povertà di nuclei familiari con almeno un figlio a carico e in condizioni economiche svantaggiate.

Il sussidio è regolato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

REI: lotta alla povertà e all’esclusione sociale

Il REI è composto da due parti: un assegno mensile, erogato attraverso una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA (denominata carta REI) e un progetto di reinserimento sociale e lavorativo.

L’importo dell’assegno mensile dipende dalla dimensione del nucleo familiare e dallo scostamento del reddito da una determinata soglia di accesso. La sua erogazione è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione a un programma personalizzato di attivazione lavorativa.

Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mensilità, dalle quali saranno sottratte le eventuali erogazioni del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) precedentemente percepite. Una volta trascorsi i 18 mesi il REI potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi ma solo dopo che siano passati almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

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Chi può beneficiare del REI e quali sono i requisiti familiari

Possono ricevere il reddito di inclusione sociale i cittadini italiani e comunitari. Anche i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno e gli aventi diritto ad una protezione internazionale possono accedere alla prestazione ma dovranno essere residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Esistono, inoltre, dei requisiti familiari per ottenere il REI. Al momento della presentazione della domanda il nucleo familiare deve essere in una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un componente di età minore di anni 18;
  • presenza di una persona con disabilità, almeno un suo genitore o tutore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
  • presenza di un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi e non riceva altro sussidio per la disoccupazione.

L’assegnazione del sussidio dipenderà anche dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dall’indice della situazione reddituale (ISRE). Il REI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. 

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Modalità di accesso al beneficio

Dal 1° dicembre 2017 si può richiedere il REI presso i comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi, utilizzando l’allegato n. 2 (pdf 700KB) presente nella circolare INPS 22 novembre 2017, n. 172. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.

È possibile accedere al REI anche online.

Benefici per l’esposizione all’amianto: presentazione delle domande

Il messaggio 15 febbraio 2018, n. 696 fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 246, legge 27 dicembre 2017, n. 205 in favore dei lavoratori che hanno prestato attività nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione alle polveri di amianto, nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, entro il 2 marzo 2018, completa della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del richiedente nel sito produttivo durante il periodo di effettuazione dei lavori

L’erogazione della prestazione è condizionata da limiti annuali di spesa ed è subordinata al monitoraggio effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

Gestione Pubblica: aggiornamento visualizzazioni note di rettifica

Con il messaggio 17 ottobre 2017, n. 4025 l’INPS ha comunicato l’attivazione della procedura per l’invio delle note di rettifica per la comunicazione delle somme dovute all’Istituto a seguito dell’elaborazione degli elementi E0 del flusso UNIEMENS-ListaPosPA, relative alla differenza tra l’importo dei contributi dichiarati e quelli calcolati sulla base delle aliquote contributive vigenti per la Gestione Pubblica.

Con il messaggio 13 febbraio 2018, n. 669 l’Istituto comunica che è ora possibile, per ciascuna nota di rettifica, consultare il dettaglio analitico dei contributi già dal momento in cui la nota risulta emessa, quindi prima che sia notificata.

Benefici per l’esposizione all’amianto: presentazione delle domande

Il messaggio 15 febbraio 2018, n. 696 fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 246, legge 27 dicembre 2017, n. 205 in favore dei lavoratori che hanno prestato attività nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione alle polveri di amianto, nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, entro il 2 marzo 2018, completa della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del richiedente nel sito produttivo durante il periodo di effettuazione dei lavori

L’erogazione della prestazione è condizionata da limiti annuali di spesa ed è subordinata al monitoraggio effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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