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Obblighi contributivi: periodo di riferimento nell’ipotesi di reato

L’articolo 3, comma 6, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha introdotto una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro. Per le ipotesi di mancati versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro; di importo inferiore a 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Con la circolare INPS 5 luglio 2016, n. 121 l’Istituto ha precisato che il periodo da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.

Pertanto, i versamenti che concorrono al raggiungimento dei 10.000 euro annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore a 10.000 euro annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria 18 gennaio 2018, n. 1 ha specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio–16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente–novembre dell’anno in corso).

Con il messaggio 31 gennaio 2018, n. 437  si confermano le indicazioni formulate dall’Istituto con la circ. INPS 121/2016.

Interpello incarico dirigenziale per la sede provinciale di Macerata

A seguito degli esiti della procedura di interpello del messaggio 1° dicembre 2017, n. 4837, con il messaggio 31 gennaio 2018, n. 442, si rende necessario indirne uno nuovo per la copertura del posto funzione di direzione della sede provinciale di Macerata, vacante a partire dal 1° febbraio.

L’incarico dirigenziale è rivolto ai dirigenti dell’Istituto e di altre amministrazioni di cui all’art. 19, co. 5 bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio 31 gennaio 2018, n. 442 il personale dirigenziale dell’Istituto può inviare la manifestazione di disponibilità direttamente dalla intranet, seguendo le indicazioni  del messaggio stesso.

I soggetti interessati, non appartenenti all’Istituto, possono inviare all’indirizzo di posta AdesioniTitolaritaSedi@inps.it, sempre entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio, la manifestazione di interesse allegando:

  • il curriculum vitae;
  • una sintetica relazione in cui siano illustrate le esperienze professionali maturate;
  • le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

L’Istituto procederà prioritariamente all’esame delle candidature presentate dai dirigenti appartenenti ai propri ruoli e successivamente a quelle dei dirigenti dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 19, co. 5 bis, d.lgs. 165/2001.

Obblighi contributivi: periodo di riferimento nell’ipotesi di reato

L’articolo 3, comma 6, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha introdotto una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro. Per le ipotesi di mancati versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro; di importo inferiore a 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Con la circolare INPS 5 luglio 2016, n. 121 l’Istituto ha precisato che il periodo da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.

Pertanto, i versamenti che concorrono al raggiungimento dei 10.000 euro annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore a 10.000 euro annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria 18 gennaio 2018, n. 1 ha specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio–16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente–novembre dell’anno in corso).

Con il messaggio 31 gennaio 2018, n. 437  si confermano le indicazioni formulate dall’Istituto con la circ. INPS 121/2016.

INPS e INAIL: progetto digitalizzazione scambio informazioni Stati UE

L’Istituto, con il comunicato stampa congiunto con INAIL del 1° febbraio 2018, comunica che il consorzio italiano composto da INPS, come coordinatore, e INAIL si è aggiudicato la competizione “Connecting Europe Facility (CEF) Telecom call for 2017”, bandita a maggio 2017, ottenendo ancora una volta il consenso della Comunità europea ai progetti proposti per la digitalizzazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri UE.

La proposta è stata accolta con il riconoscimento del massimo finanziamento previsto per ciascun paese membro. I fondi saranno erogati per la realizzazione di una infrastruttura digitale, che sarà messa a disposizione di tutti gli enti di social security nazionali, per lo scambio delle informazioni tra gli enti italiani e le circa 20.000 istituzioni europee di sicurezza sociale appartenenti ai 32 paesi aderenti alla piattaforma informatica nota con il nome di EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).

Interpello incarico dirigenziale per la sede provinciale di Macerata

A seguito degli esiti della procedura di interpello del messaggio 1° dicembre 2017, n. 4837, con il messaggio 31 gennaio 2018, n. 442, si rende necessario indirne uno nuovo per la copertura del posto funzione di direzione della sede provinciale di Macerata, vacante a partire dal 1° febbraio.

L’incarico dirigenziale è rivolto ai dirigenti dell’Istituto e di altre amministrazioni di cui all’art. 19, co. 5 bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio 31 gennaio 2018, n. 442 il personale dirigenziale dell’Istituto può inviare la manifestazione di disponibilità direttamente dalla intranet, seguendo le indicazioni  del messaggio stesso.

I soggetti interessati, non appartenenti all’Istituto, possono inviare all’indirizzo di posta AdesioniTitolaritaSedi@inps.it, sempre entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio, la manifestazione di interesse allegando:

  • il curriculum vitae;
  • una sintetica relazione in cui siano illustrate le esperienze professionali maturate;
  • le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

L’Istituto procederà prioritariamente all’esame delle candidature presentate dai dirigenti appartenenti ai propri ruoli e successivamente a quelle dei dirigenti dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 19, co. 5 bis, d.lgs. 165/2001.

Obblighi contributivi: periodo di riferimento nell’ipotesi di reato

L’articolo 3, comma 6, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ha introdotto una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro. Per le ipotesi di mancati versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro; di importo inferiore a 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Con la circolare INPS 5 luglio 2016, n. 121 l’Istituto ha precisato che il periodo da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.

Pertanto, i versamenti che concorrono al raggiungimento dei 10.000 euro annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore a 10.000 euro annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria 18 gennaio 2018, n. 1 ha specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio–16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente–novembre dell’anno in corso).

Con il messaggio 31 gennaio 2018, n. 437  si confermano le indicazioni formulate dall’Istituto con la circ. INPS 121/2016.

Interpello incarico dirigenziale per la sede provinciale di Macerata

A seguito degli esiti della procedura di interpello del messaggio 1° dicembre 2017, n. 4837, con il messaggio 31 gennaio 2018, n. 442, si rende necessario indirne uno nuovo per la copertura del posto funzione di direzione della sede provinciale di Macerata, vacante a partire dal 1° febbraio.

L’incarico dirigenziale è rivolto ai dirigenti dell’Istituto e di altre amministrazioni di cui all’art. 19, co. 5 bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio 31 gennaio 2018, n. 442 il personale dirigenziale dell’Istituto può inviare la manifestazione di disponibilità direttamente dalla intranet, seguendo le indicazioni  del messaggio stesso.

I soggetti interessati, non appartenenti all’Istituto, possono inviare all’indirizzo di posta AdesioniTitolaritaSedi@inps.it, sempre entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio, la manifestazione di interesse allegando:

  • il curriculum vitae;
  • una sintetica relazione in cui siano illustrate le esperienze professionali maturate;
  • le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

L’Istituto procederà prioritariamente all’esame delle candidature presentate dai dirigenti appartenenti ai propri ruoli e successivamente a quelle dei dirigenti dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 19, co. 5 bis, d.lgs. 165/2001.

INPS e INAIL: progetto digitalizzazione scambio informazioni Stati UE

L’Istituto, con il comunicato stampa congiunto con INAIL del 1° febbraio 2018, comunica che il consorzio italiano composto da INPS, come coordinatore, e INAIL si è aggiudicato la competizione “Connecting Europe Facility (CEF) Telecom call for 2017”, bandita a maggio 2017, ottenendo ancora una volta il consenso della Comunità europea ai progetti proposti per la digitalizzazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri UE.

La proposta è stata accolta con il riconoscimento del massimo finanziamento previsto per ciascun paese membro. I fondi saranno erogati per la realizzazione di una infrastruttura digitale, che sarà messa a disposizione di tutti gli enti di social security nazionali, per lo scambio delle informazioni tra gli enti italiani e le circa 20.000 istituzioni europee di sicurezza sociale appartenenti ai 32 paesi aderenti alla piattaforma informatica nota con il nome di EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).

Trasmissione UNIEMENS 2017 per enti e amministrazioni: chiarimenti

Dal 1° novembre 2012, con riferimento alle retribuzioni erogate da ottobre 2012, tutte le denunce Lista PosPA nell’ambito del flusso UNIEMENS rappresentano le nuove modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e l’alimentazione delle posizioni di previdenza complementare per le amministrazioni, gli enti e le aziende, il cui personale è iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

La circolare INPS 31 gennaio 2018, n. 20 fornisce chiarimenti e precisazioni, fissa i termini e le sanzioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2017 in materia di applicazione del massimale contributivo e fissa i tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

Trasmissione UNIEMENS 2017 per enti e amministrazioni: chiarimenti

Dal 1° novembre 2012, con riferimento alle retribuzioni erogate da ottobre 2012, tutte le denunce Lista PosPA nell’ambito del flusso UNIEMENS rappresentano le nuove modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e l’alimentazione delle posizioni di previdenza complementare per le amministrazioni, gli enti e le aziende, il cui personale è iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

La circolare INPS 31 gennaio 2018, n. 20 fornisce chiarimenti e precisazioni, fissa i termini e le sanzioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2017 in materia di applicazione del massimale contributivo e fissa i tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

Trasmissione UNIEMENS 2017 per enti e amministrazioni: chiarimenti

Dal 1° novembre 2012, con riferimento alle retribuzioni erogate da ottobre 2012, tutte le denunce Lista PosPA nell’ambito del flusso UNIEMENS rappresentano le nuove modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e l’alimentazione delle posizioni di previdenza complementare per le amministrazioni, gli enti e le aziende, il cui personale è iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

La circolare INPS 31 gennaio 2018, n. 20 fornisce chiarimenti e precisazioni, fissa i termini e le sanzioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2017 in materia di applicazione del massimale contributivo e fissa i tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

Richiesta variazione tasso mutui ipotecari: proroga al 30 aprile 2018

In riferimento ai mutui ipotecari edilizi erogati agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali approvati con determinazione presidenziale 24 luglio 2015 n.79 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale 12 giugno 2017, n. 134) è stata prevista una proroga relativa ai mutui ipotecari a tasso fisso in ammortamento già al 1° luglio 2017.

Nello specifico la proroga in oggetto, fissata al 30 aprile 2018, riguarda il termine di invio della domanda per la richiesta di variazione del tasso fisso secondo il metodo LTV dei mutui ipotecari edilizi erogati agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Tale rinvio è reso necessario dati i tempi tecnici per la contabilizzazione dei bollettini MAV.

La proroga, salvo buon fine del pagamento nei termini richiesti, è prevista per:

  • i mutuatari che entro il 2 gennaio 2018 hanno provveduto al pagamento della rata di dicembre 2017, contestualmente alla morosità dovuta;
  • i mutuatari che avevano già il requisito per la presentazione della richiesta di variazione del tasso fisso secondo il metodo LTV al 1° luglio 2017 e che hanno provveduto al pagamento della rata di dicembre 2017 entro la data di scadenza.
Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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