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Disciplina del Fondo Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani

Il 6 marzo 2014 è stato stipulato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, legge 28 giugno 2012, n. 92, l’accordo sindacale nazionale tra ANGOPI e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, con il quale si è costituito il Fondo di solidarietà bilaterale Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani.

La circolare INPS 25 maggio 2018, n. 74 illustra la disciplina del Fondo, volto ad assicurare ai lavoratori del settore una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

La circolare INPS 3 agosto 2016, n. 141 ha precisato l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà e ha illustrato la modalità di versamento dei contributi necessari al finanziamento delle prestazioni erogate.

Inoltre si forniscono le istruzioni amministrative e operative in ordine all’assegno ordinario erogato dal Fondo, con evidenza delle principali modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Si offrono altresì, analogamente a quanto disposto con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170, le indicazioni tecniche per il conguaglio della prestazione di integrazione salariale (assegno ordinario) erogata dal Fondo di solidarietà in oggetto e per il pagamento della contribuzione addizionale dovuta in caso di fruizione della prestazione medesima.

Disciplina del Fondo Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani

Il 6 marzo 2014 è stato stipulato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, legge 28 giugno 2012, n. 92, l’accordo sindacale nazionale tra ANGOPI e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, con il quale si è costituito il Fondo di solidarietà bilaterale Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani.

La circolare INPS 25 maggio 2018, n. 74 illustra la disciplina del Fondo, volto ad assicurare ai lavoratori del settore una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

La circolare INPS 3 agosto 2016, n. 141 ha precisato l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà e ha illustrato la modalità di versamento dei contributi necessari al finanziamento delle prestazioni erogate.

Inoltre si forniscono le istruzioni amministrative e operative in ordine all’assegno ordinario erogato dal Fondo, con evidenza delle principali modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Si offrono altresì, analogamente a quanto disposto con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170, le indicazioni tecniche per il conguaglio della prestazione di integrazione salariale (assegno ordinario) erogata dal Fondo di solidarietà in oggetto e per il pagamento della contribuzione addizionale dovuta in caso di fruizione della prestazione medesima.

Disciplina del Fondo Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani

Il 6 marzo 2014 è stato stipulato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, legge 28 giugno 2012, n. 92, l’accordo sindacale nazionale tra ANGOPI e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, con il quale si è costituito il Fondo di solidarietà bilaterale Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani.

La circolare INPS 25 maggio 2018, n. 74 illustra la disciplina del Fondo, volto ad assicurare ai lavoratori del settore una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

La circolare INPS 3 agosto 2016, n. 141 ha precisato l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà e ha illustrato la modalità di versamento dei contributi necessari al finanziamento delle prestazioni erogate.

Inoltre si forniscono le istruzioni amministrative e operative in ordine all’assegno ordinario erogato dal Fondo, con evidenza delle principali modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Si offrono altresì, analogamente a quanto disposto con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170, le indicazioni tecniche per il conguaglio della prestazione di integrazione salariale (assegno ordinario) erogata dal Fondo di solidarietà in oggetto e per il pagamento della contribuzione addizionale dovuta in caso di fruizione della prestazione medesima.

Reddito di Inclusione: disponibile il nuovo modulo di domanda

A seguito dell’abrogazione dei requisiti familiari previsti per l’accesso al Reddito di Inclusione (REI), il messaggio 11 maggio 2018, n. 1972 ha precisato che tale abrogazione opererà a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018 e che queste verranno conseguentemente istruite senza attuare la verifica dei requisiti.

L’INPS, attraverso il messaggio 24 maggio 2018, n. 2120, ha reso disponibile il nuovo modulo cartaceo di domanda di accesso alla misura in parola.

Reddito di Inclusione: disponibile il nuovo modulo di domanda

A seguito dell’abrogazione dei requisiti familiari previsti per l’accesso al Reddito di Inclusione (REI), il messaggio 11 maggio 2018, n. 1972 ha precisato che tale abrogazione opererà a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018 e che queste verranno conseguentemente istruite senza attuare la verifica dei requisiti.

L’INPS, attraverso il messaggio 24 maggio 2018, n. 2120, ha reso disponibile il nuovo modulo cartaceo di domanda di accesso alla misura in parola.

Reddito di Inclusione: disponibile il nuovo modulo di domanda

A seguito dell’abrogazione dei requisiti familiari previsti per l’accesso al Reddito di Inclusione (REI), il messaggio 11 maggio 2018, n. 1972 ha precisato che tale abrogazione opererà a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018 e che queste verranno conseguentemente istruite senza attuare la verifica dei requisiti.

L’INPS, attraverso il messaggio 24 maggio 2018, n. 2120, ha reso disponibile il nuovo modulo cartaceo di domanda di accesso alla misura in parola.

Dati amministrativi, ricerca e politiche pubbliche: il convegno SIEP

Il 23 maggio si è svolto, presso la sede di Palazzo Wedekind a Roma, il convegno “I dati amministrativi per le analisi socio-economiche e la valutazione delle politiche pubbliche”. L’evento è stato organizzato da INPS in collaborazione con la Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP).

Sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente INPS Tito Boeri, il Direttore Generale INPS Gabriella Di Michele e il Direttore centrale Studi e ricerche INPS Massimo Antichi.

Al centro del convegno le opportunità e le problematiche legate all’accesso dei dati amministrativi per la libera ricerca empirica in ambito economico-sociale.

È possibile consultare gli interventi dei relatori.

Versamenti contributi sospesi eventi sismici 2016-2017: chiarimenti

Con il messaggio 24 maggio 2018, n. 2108 l’INPS fornisce chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici verificatisi nei territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. 

L’articolo 48, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, modificato dall’articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha stabilito che il versamento delle ritenute fiscali sospese a causa dei citati eventi sismici, non versate nel 2017 a Erario, Regioni e Comuni, deve avvenire a cura del contribuente. 

Il contribuente, che ha richiesto e ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali, è tenuto a versare tramite F24 le predette ritenute all’Erario in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 o con rateizzazione fino a 24 rate, senza interessi e sanzioni, dal 31 maggio 2018. 

L’INPS invierà comunicazione ai soggetti interessati per agevolarli nell’adempimento. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 6 marzo 2018, n. 19, ha fornito chiarimenti sulle modalità di ripresa della riscossione precisando che il diritto alla rateizzazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e sussiste anche per gli eredi, in caso di decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateizzazione.

Aziende agricole: contributi dovuti dai concedenti per il 2018

La circolare INPS 25 maggio 2018, n. 73 riporta le aliquote contributive dovute dai concedenti per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari all’azienda agricola per il 2018.

Il concedente del rapporto di piccola colonia o di compartecipazione familiare in possesso di PIN può visualizzare online la comunicazione INPS con il dettaglio contributivo e stampare il modello F24 precompilato.

I contributi vanno versati in quattro rate con le seguenti scadenze:

  • 16 luglio 2018 (I rata);
  • 17 settembre 2018 (II rata);
  • 16 novembre 2018 (III rata);
  • 16 gennaio 2019 (IV rata).

Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o postale.

Aziende agricole: contributi dovuti dai concedenti per il 2018

La circolare INPS 25 maggio 2018, n. 73 riporta le aliquote contributive dovute dai concedenti per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari all’azienda agricola per il 2018.

Il concedente del rapporto di piccola colonia o di compartecipazione familiare in possesso di PIN può visualizzare online la comunicazione INPS con il dettaglio contributivo e stampare il modello F24 precompilato.

I contributi vanno versati in quattro rate con le seguenti scadenze:

  • 16 luglio 2018 (I rata);
  • 17 settembre 2018 (II rata);
  • 16 novembre 2018 (III rata);
  • 16 gennaio 2019 (IV rata).

Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o postale.

Modifiche in materia di aspettativa funzioni pubbliche elettive

L’INPS fornisce chiarimenti in merito all’interpretazione e applicazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il riconoscimento della contribuzione figurativa ai lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di Assemblea regionale e nominati a ricoprire funzioni pubbliche.

La circolare INPS 23 maggio 2018, n.72, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, evidenzia l’applicazione della disciplina nei casi di:

  • sostituzione dei vitalizi o delle prestazioni pensionistiche regionali con nuove prestazioni a carattere pensionistico;
  • abrogazione e rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri;
  • restituzione della contribuzione regionale.

Si ricorda che il riconoscimento del diritto di accredito figurativo deve essere richiesto dall’interessato con la presentazione di un’apposita domanda, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’aspettativa senza assegni, pena la decadenza dal diritto. La domanda si intende rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo o della nomina all’esercizio della funzione pubblica, salvo contraria manifestazione di volontà. La presentazione in ritardo della domanda preclude il diritto all’accredito esclusivamente con riferimento all’anno in cui si è verificata l’omissione.

Per gli eletti o nominati iscritti alle gestioni private il versamento della quota contributiva a carico deve essere effettuato, da parte dell’amministrazione dell’organo elettivo o dell’organo di appartenenza, entro il 30 ottobre dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata fruita l’aspettativa da coprire figurativamente, a prescindere dalla circostanza che l’interessato abbia raggiunto i requisiti contributivi per il vitalizio o per la prestazione pensionistica.

Si evidenzia infine che, a decorrere dalla data di pubblicazione della suddetta circolare, per il 2017 la data di scadenza entro cui effettuare il versamento è fissata, anche per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, al 30 ottobre e non più al 31 ottobre come indicato nelle circolari emanate dall’INPDAP.

Prestazioni occasionali: rimborso somme versate e non utilizzate

Con il messaggio 25 maggio 2018, n. 2121 l’INPS comunica che sulla piattaforma delle prestazioni occasionali è stata rilasciata una nuova funzionalità per consentire agli utilizzatori il rimborso di somme versate e non utilizzate.
Sono oggetto di rimborso soltanto le somme effettivamente versate dai soggetti interessati, essendo esclusa la possibilità di rimborso delle somme di cui si ha la titolarità in seguito alla concessione di benefici o bonus (ad esempio, bonus baby sitting).

Per ottenere il rimborso delle predette somme gli utilizzatori, dopo essersi autenticati tramite il PIN rilasciato dall’Istituto oppure tramite una identità SPID o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), devono accedere alla piattaforma delle prestazioni occasionali e presentare domanda online.

Dati amministrativi, ricerca e politiche pubbliche: il convegno SIEP

Il 23 maggio si è svolto, presso la sede di Palazzo Wedekind a Roma, il convegno “I dati amministrativi per le analisi socio-economiche e la valutazione delle politiche pubbliche”. L’evento è stato organizzato da INPS in collaborazione con la Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP).

Sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente INPS Tito Boeri, il Direttore Generale INPS Gabriella Di Michele e il Direttore centrale Studi e ricerche INPS Massimo Antichi.

Al centro del convegno le opportunità e le problematiche legate all’accesso dei dati amministrativi per la libera ricerca empirica in ambito economico-sociale.

È possibile consultare gli interventi dei relatori.

Prestazioni occasionali: rimborso somme versate e non utilizzate

Con il messaggio 25 maggio 2018, n. 2121 l’INPS comunica che sulla piattaforma delle prestazioni occasionali è stata rilasciata una nuova funzionalità per consentire agli utilizzatori il rimborso di somme versate e non utilizzate.
Sono oggetto di rimborso soltanto le somme effettivamente versate dai soggetti interessati, essendo esclusa la possibilità di rimborso delle somme di cui si ha la titolarità in seguito alla concessione di benefici o bonus (ad esempio, bonus baby sitting).

Per ottenere il rimborso delle predette somme gli utilizzatori, dopo essersi autenticati tramite il PIN rilasciato dall’Istituto oppure tramite una identità SPID o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), devono accedere alla piattaforma delle prestazioni occasionali e presentare domanda online.

Versamenti contributi sospesi eventi sismici 2016-2017: chiarimenti

Con il messaggio 24 maggio 2018, n. 2108 l’INPS fornisce chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici verificatisi nei territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. 

L’articolo 48, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, modificato dall’articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha stabilito che il versamento delle ritenute fiscali sospese a causa dei citati eventi sismici, non versate nel 2017 a Erario, Regioni e Comuni, deve avvenire a cura del contribuente. 

Il contribuente, che ha richiesto e ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali, è tenuto a versare tramite F24 le predette ritenute all’Erario in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 o con rateizzazione fino a 24 rate, senza interessi e sanzioni, dal 31 maggio 2018. 

L’INPS invierà comunicazione ai soggetti interessati per agevolarli nell’adempimento. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 6 marzo 2018, n. 19, ha fornito chiarimenti sulle modalità di ripresa della riscossione precisando che il diritto alla rateizzazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e sussiste anche per gli eredi, in caso di decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateizzazione.

Aziende agricole: contributi dovuti dai concedenti per il 2018

La circolare INPS 25 maggio 2018, n. 73 riporta le aliquote contributive dovute dai concedenti per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari all’azienda agricola per il 2018.

Il concedente del rapporto di piccola colonia o di compartecipazione familiare in possesso di PIN può visualizzare online la comunicazione INPS con il dettaglio contributivo e stampare il modello F24 precompilato.

I contributi vanno versati in quattro rate con le seguenti scadenze:

  • 16 luglio 2018 (I rata);
  • 17 settembre 2018 (II rata);
  • 16 novembre 2018 (III rata);
  • 16 gennaio 2019 (IV rata).

Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o postale.

Prestazioni occasionali: rimborso somme versate e non utilizzate

Con il messaggio 25 maggio 2018, n. 2121 l’INPS comunica che sulla piattaforma delle prestazioni occasionali è stata rilasciata una nuova funzionalità per consentire agli utilizzatori il rimborso di somme versate e non utilizzate.
Sono oggetto di rimborso soltanto le somme effettivamente versate dai soggetti interessati, essendo esclusa la possibilità di rimborso delle somme di cui si ha la titolarità in seguito alla concessione di benefici o bonus (ad esempio, bonus baby sitting).

Per ottenere il rimborso delle predette somme gli utilizzatori, dopo essersi autenticati tramite il PIN rilasciato dall’Istituto oppure tramite una identità SPID o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), devono accedere alla piattaforma delle prestazioni occasionali e presentare domanda online.

Modifiche in materia di aspettativa funzioni pubbliche elettive

L’INPS fornisce chiarimenti in merito all’interpretazione e applicazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il riconoscimento della contribuzione figurativa ai lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di Assemblea regionale e nominati a ricoprire funzioni pubbliche.

La circolare INPS 23 maggio 2018, n.72, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, evidenzia l’applicazione della disciplina nei casi di:

  • sostituzione dei vitalizi o delle prestazioni pensionistiche regionali con nuove prestazioni a carattere pensionistico;
  • abrogazione e rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri;
  • restituzione della contribuzione regionale.

Si ricorda che il riconoscimento del diritto di accredito figurativo deve essere richiesto dall’interessato con la presentazione di un’apposita domanda, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’aspettativa senza assegni, pena la decadenza dal diritto. La domanda si intende rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo o della nomina all’esercizio della funzione pubblica, salvo contraria manifestazione di volontà. La presentazione in ritardo della domanda preclude il diritto all’accredito esclusivamente con riferimento all’anno in cui si è verificata l’omissione.

Per gli eletti o nominati iscritti alle gestioni private il versamento della quota contributiva a carico deve essere effettuato, da parte dell’amministrazione dell’organo elettivo o dell’organo di appartenenza, entro il 30 ottobre dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata fruita l’aspettativa da coprire figurativamente, a prescindere dalla circostanza che l’interessato abbia raggiunto i requisiti contributivi per il vitalizio o per la prestazione pensionistica.

Si evidenzia infine che, a decorrere dalla data di pubblicazione della suddetta circolare, per il 2017 la data di scadenza entro cui effettuare il versamento è fissata, anche per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, al 30 ottobre e non più al 31 ottobre come indicato nelle circolari emanate dall’INPDAP.

Versamenti contributi sospesi eventi sismici 2016-2017: chiarimenti

Con il messaggio 24 maggio 2018, n. 2108 l’INPS fornisce chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici verificatisi nei territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. 

L’articolo 48, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, modificato dall’articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha stabilito che il versamento delle ritenute fiscali sospese a causa dei citati eventi sismici, non versate nel 2017 a Erario, Regioni e Comuni, deve avvenire a cura del contribuente. 

Il contribuente, che ha richiesto e ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali, è tenuto a versare tramite F24 le predette ritenute all’Erario in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 o con rateizzazione fino a 24 rate, senza interessi e sanzioni, dal 31 maggio 2018. 

L’INPS invierà comunicazione ai soggetti interessati per agevolarli nell’adempimento. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 6 marzo 2018, n. 19, ha fornito chiarimenti sulle modalità di ripresa della riscossione precisando che il diritto alla rateizzazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e sussiste anche per gli eredi, in caso di decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d’imposta la rateizzazione.

Dati amministrativi, ricerca e politiche pubbliche: il convegno SIEP

Il 23 maggio si è svolto, presso la sede di Palazzo Wedekind a Roma, il convegno “I dati amministrativi per le analisi socio-economiche e la valutazione delle politiche pubbliche”. L’evento è stato organizzato da INPS in collaborazione con la Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP).

Sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente INPS Tito Boeri, il Direttore Generale INPS Gabriella Di Michele e il Direttore centrale Studi e ricerche INPS Massimo Antichi.

Al centro del convegno le opportunità e le problematiche legate all’accesso dei dati amministrativi per la libera ricerca empirica in ambito economico-sociale.

È possibile consultare gli interventi dei relatori.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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