Skip to main content

Società tra professionisti: adeguamenti e novità per accesso a servizi

Le società tra professionisti (STP) sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le STP possono essere monodisciplinari quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale e multidisciplinari quando prevede più attività.

La STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:

  • medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
  • infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
  • maestri di sci;
  • ingegneri e avvocati;
  • commercialisti ed esperti contabili.

La circolare INPS 1 giugno 2018, n. 77 riassume la disciplina delle società tra professionisti, fissa i criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, ne descrive gli obblighi di iscrizione e fornisce istruzioni operative.

L’elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell’ordine di appartenenza.

Sarà consentito l’accesso alla sezione STP del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

  • acquisizione delle deleghe;
  • aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
  • abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Certificato malattia lavoratori marittimi all’estero: precisazioni

Il Ministero della Salute fornisce assistenza sanitaria e ha funzioni medico legali sul personale navigante. 
Nella categoria dei naviganti è incluso anche il personale aeronavigante del settore volo, che non rientra tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, a quello a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell’armatore.

Il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAFSASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Con il messaggio 31 maggio 2018, n. 2184 si forniscono chiarimenti sui modelli da utilizzare, si illustrano gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi e si forniscono chiarimenti sulla competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia.

Nel messaggio, inoltre, si forniscono precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per i casi di eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trova in un Paese al di fuori della UE in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute, ed eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Online il secondo Avviso pubblico per i collegi universitari

È stato pubblicato il secondo Avviso pubblico rivolto ai Collegi universitari pubblici o legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), finalizzato ad avviare la procedura di convenzionamento per l’anno accademico 2018-2019.

Si invitano i collegi pubblici o legalmente riconosciuti dal MIUR, qualora interessati alla stipula di una convenzione con l’INPS, a inviare debitamente compilate (sia nei formati word, presenti nell’Avviso pubblico, che PDF), la scheda informativa (doc 14Kb) e una dichiarazione soggetto proponente (doc 15Kb) sottoscritta dal direttore della struttura proponente, al fine di consentire l’acquisizione di tutte le informazioni utili per la stesura del nuovo bando di concorso.

Le adesioni dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it entro il 9 giugno 2018.

Certificato malattia lavoratori marittimi all’estero: precisazioni

Il Ministero della Salute fornisce assistenza sanitaria e ha funzioni medico legali sul personale navigante. 
Nella categoria dei naviganti è incluso anche il personale aeronavigante del settore volo, che non rientra tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, a quello a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell’armatore.

Il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAFSASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Con il messaggio 31 maggio 2018, n. 2184 si forniscono chiarimenti sui modelli da utilizzare, si illustrano gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi e si forniscono chiarimenti sulla competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia.

Nel messaggio, inoltre, si forniscono precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per i casi di eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trova in un Paese al di fuori della UE in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute, ed eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Online il secondo Avviso pubblico per i collegi universitari

È stato pubblicato il secondo Avviso pubblico rivolto ai Collegi universitari pubblici o legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), finalizzato ad avviare la procedura di convenzionamento per l’anno accademico 2018-2019.

Si invitano i collegi pubblici o legalmente riconosciuti dal MIUR, qualora interessati alla stipula di una convenzione con l’INPS, a inviare debitamente compilate (sia nei formati word, presenti nell’Avviso pubblico, che PDF), la scheda informativa (doc 14Kb) e una dichiarazione soggetto proponente (doc 15Kb) sottoscritta dal direttore della struttura proponente, al fine di consentire l’acquisizione di tutte le informazioni utili per la stesura del nuovo bando di concorso.

Le adesioni dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it entro il 9 giugno 2018.

Certificato malattia lavoratori marittimi all’estero: precisazioni

Il Ministero della Salute fornisce assistenza sanitaria e ha funzioni medico legali sul personale navigante. 
Nella categoria dei naviganti è incluso anche il personale aeronavigante del settore volo, che non rientra tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, a quello a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell’armatore.

Il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAFSASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Con il messaggio 31 maggio 2018, n. 2184 si forniscono chiarimenti sui modelli da utilizzare, si illustrano gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi e si forniscono chiarimenti sulla competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia.

Nel messaggio, inoltre, si forniscono precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per i casi di eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trova in un Paese al di fuori della UE in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute, ed eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Società tra professionisti: adeguamenti e novità per accesso a servizi

Le società tra professionisti (STP) sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le STP possono essere monodisciplinari quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale e multidisciplinari quando prevede più attività.

La STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:

  • medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
  • infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
  • maestri di sci;
  • ingegneri e avvocati;
  • commercialisti ed esperti contabili.

La circolare INPS 1 giugno 2018, n. 77 riassume la disciplina delle società tra professionisti, fissa i criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, ne descrive gli obblighi di iscrizione e fornisce istruzioni operative.

L’elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell’ordine di appartenenza.

Sarà consentito l’accesso alla sezione STP del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

  • acquisizione delle deleghe;
  • aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
  • abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Società tra professionisti: adeguamenti e novità per accesso a servizi

Le società tra professionisti (STP) sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le STP possono essere monodisciplinari quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale e multidisciplinari quando prevede più attività.

La STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:

  • medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
  • infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
  • maestri di sci;
  • ingegneri e avvocati;
  • commercialisti ed esperti contabili.

La circolare INPS 1 giugno 2018, n. 77 riassume la disciplina delle società tra professionisti, fissa i criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, ne descrive gli obblighi iscrittivi e fornisce istruzioni operative.

L’elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell’ordine di appartenenza.

Sarà consentito l’accesso alla sezione STP del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

  • acquisizione delle deleghe;
  • aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
  • abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Online il secondo Avviso pubblico per i collegi universitari

È stato pubblicato il secondo Avviso pubblico rivolto ai Collegi universitari pubblici o legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), finalizzato ad avviare la procedura di convenzionamento per l’anno accademico 2018-2019.

Si invitano i collegi pubblici o legalmente riconosciuti dal MIUR, qualora interessati alla stipula di una convenzione con l’INPS, a inviare debitamente compilate (sia nei formati word, presenti nell’Avviso pubblico, che PDF), la scheda informativa (doc 14Kb) e una dichiarazione soggetto proponente (doc 15Kb) sottoscritta dal direttore della struttura proponente, al fine di consentire l’acquisizione di tutte le informazioni utili per la stesura del nuovo bando di concorso.

Le adesioni dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it entro il 9 giugno 2018.

Aziende trasporto pubblico locale: rimborso maggiori oneri 2012

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 gennaio 2018, adottato insieme al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvede a quantificare i maggiori oneri sostenuti dalle aziende del trasporto pubblico e a stabilire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie.

La circolare INPS 31 maggio 2018, n. 75 fornisce alle aziende di trasporto pubblico locale le istruzioni operative per il recupero degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative al 2012.

INPS: nuovo assetto organizzativo delle strutture territoriali

L’INPS ha aggiornato gli assetti organizzativi delle strutture territoriali al fine di garantire maggiore qualità dei servizi e accrescere l’efficienza nell’impiego delle risorse disponibili. È quanto comunicato dall’Istituto con la circolare INPS 31 maggio 2018, n. 76.

L’aggiornamento, previsto dalle determinazioni presidenziali 6 dicembre 2017, n. 176 e 20 dicembre 2017, n. 193, si è reso necessario in seguito alle nuove competenze in materia di protezione sociale affidate all’INPS e alla trasformazione del servizio offerto a cittadini e contribuenti, che si orienta sempre più sui bisogni informativi e di consulenza oltre che sulle domande di prestazioni.

I nuovi modelli organizzativi si attueranno nelle strutture territoriali a partire dal 1° luglio 2018 e secondo un calendario contenuto nella circolare.

Aziende trasporto pubblico locale: rimborso maggiori oneri 2012

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 gennaio 2018, adottato insieme al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvede a quantificare i maggiori oneri sostenuti dalle aziende del trasporto pubblico e a stabilire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie.

La circolare INPS 31 maggio 2018, n. 75 fornisce alle aziende di trasporto pubblico locale le istruzioni operative per il recupero degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative al 2012.

INPS: nuovo assetto organizzativo delle strutture territoriali

L’INPS ha aggiornato gli assetti organizzativi delle strutture territoriali al fine di garantire maggiore qualità dei servizi e accrescere l’efficienza nell’impiego delle risorse disponibili. È quanto comunicato dall’Istituto con la circolare INPS 31 maggio 2018, n. 76.

L’aggiornamento, previsto dalle determinazioni presidenziali 6 dicembre 2017, n. 176 e 20 dicembre 2017, n. 193, si è reso necessario in seguito alle nuove competenze in materia di protezione sociale affidate all’INPS e alla trasformazione del servizio offerto a cittadini e contribuenti, che si orienta sempre più sui bisogni informativi e di consulenza oltre che sulle domande di prestazioni.

I nuovi modelli organizzativi si attueranno nelle strutture territoriali a partire dal 1° luglio 2018 e secondo un calendario contenuto nella circolare.

Aziende trasporto pubblico locale: rimborso maggiori oneri 2012

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 gennaio 2018, adottato insieme al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvede a quantificare i maggiori oneri sostenuti dalle aziende del trasporto pubblico e a stabilire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie.

La circolare INPS 31 maggio 2018, n. 75 fornisce alle aziende di trasporto pubblico locale le istruzioni operative per il recupero degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative al 2012.

INPS: nuovo assetto organizzativo delle strutture territoriali

L’INPS ha aggiornato gli assetti organizzativi delle strutture territoriali al fine di garantire maggiore qualità dei servizi e accrescere l’efficienza nell’impiego delle risorse disponibili. È quanto comunicato dall’Istituto con la circolare INPS 31 maggio 2018, n. 76.

L’aggiornamento, previsto dalle determinazioni presidenziali 6 dicembre 2017, n. 176 e 20 dicembre 2017, n. 193, si è reso necessario in seguito alle nuove competenze in materia di protezione sociale affidate all’INPS e alla trasformazione del servizio offerto a cittadini e contribuenti, che si orienta sempre più sui bisogni informativi e di consulenza oltre che sulle domande di prestazioni.

I nuovi modelli organizzativi si attueranno nelle strutture territoriali a partire dal 1° luglio 2018 e secondo un calendario contenuto nella circolare.

Eventi sismici: proroga termini ripresa versamenti contributi sospesi

L’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 7 marzo 2018, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2018, n. 123, nel modificare l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del medesimo articolo 48, comma 13, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione “fino a un massimo di 60 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019”.

Con il messaggio 30 maggio 2018, n. 2181, la decorrenza della ripresa degli adempimenti e dei versamenti della contribuzione sospesa mediante rateizzazione è stata prorogata al 31 gennaio 2019.

Potranno inoltre essere interrotti i pagamenti delle rateazioni già presentate e/o convalidate, in base alle indicazioni fornite con il messaggio 22 maggio 2018, n. 2078, per il versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi. 

Si rammenta che il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione rimane 
ex lege fissato al 31 maggio 2018, salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.

Con riferimento ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto in virtù dell’articolo 2, comma 11, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e ss.mm.ii., già in corso alla data dell’evento sismico, si precisa che per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 maggio 2018, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017, anche in questo caso salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.

Si rende noto, inoltre, che l’articolo 1, comma 2 del sopraccitato d.l. 55/2018, ha riformulato l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45).

In ragione della sostituzione delle parole “dal 1° giugno 2018” con le parole “dal 1° gennaio 2019”, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018.

Eventi sismici: proroga termini ripresa versamenti contributi sospesi

L’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 7 marzo 2018, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2018, n. 123, nel modificare l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del medesimo articolo 48, comma 13, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione “fino a un massimo di 60 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019”.

Con il messaggio 30 maggio 2018, n. 2181, la decorrenza della ripresa degli adempimenti e dei versamenti della contribuzione sospesa mediante rateizzazione è stata prorogata al 31 gennaio 2019.

Potranno inoltre essere interrotti i pagamenti delle rateazioni già presentate e/o convalidate, in base alle indicazioni fornite con il messaggio 22 maggio 2018, n. 2078, per il versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi. 

Si rammenta che il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione rimane 
ex lege fissato al 31 maggio 2018, salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.

Con riferimento ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto in virtù dell’articolo 2, comma 11, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e ss.mm.ii., già in corso alla data dell’evento sismico, si precisa che per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 maggio 2018, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017, anche in questo caso salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.

Si rende noto, inoltre, che l’articolo 1, comma 2 del sopraccitato d.l. 55/2018, ha riformulato l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45).

In ragione della sostituzione delle parole “dal 1° giugno 2018” con le parole “dal 1° gennaio 2019”, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X