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Lavoratori precoci: accesso all’APE Sociale e alla pensione anticipata

L’INPS, con il messaggio 4 aprile 2018, n. 1481, chiarisce le condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE Sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci, indicate nella legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 179 a 186 e da 199 a 205, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

In particolare, il messaggio precisa le condizioni di accesso ai benefici per i lavoratori che abbiano svolto un’attività cosiddetta “gravosa”, per i lavoratori con invalidità pari al 74% e per quelli che assistono e convivono con persone affette da handicap grave.

Inoltre, si specificano:

  • i termini per la presentazione delle domande per i soggetti “certificati” nel 2017;
  • la cumulabilità tra APE Sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia;
  • il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’accesso all’APE Sociale/beneficio “precoci” tramite la presentazione e l’accoglimento di una domanda di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione;
  • le modalità di integrazione documentale delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE Sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Malattia, maternità, tubercolosi: retribuzioni e importi 2018

Con la circolare INPS 4 aprile 2018, n. 61, l’Istituto comunica l’aggiornamento degli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche per malattia, maternità, paternità e tubercolosi. La circolare riporta la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo dei contributi per la generalità dei lavoratori dipendenti per il 2018.

Le prestazioni economiche erogate riguardano:

  • lavoratori soci degli organismi cooperativi;
  • lavoratori agricoli a tempo determinato;
  • compartecipanti familiari e piccoli coloni;
  • lavoratori italiani all’estero in paesi extracomunitari;
  • lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne.

La circolare, inoltre, contiene gli importi da prendere come riferimento nel 2018 per:

  • assegni di maternità dei comuni;
  • assegni di maternità dello Stato;
  • indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità;
  • limiti di reddito per il congedo parentale.

Malattia, maternità, tubercolosi: retribuzioni e importi 2018

Con la circolare INPS 4 aprile 2018, n. 61, l’Istituto comunica l’aggiornamento degli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche per malattia, maternità, paternità e tubercolosi. La circolare riporta la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo dei contributi per la generalità dei lavoratori dipendenti per il 2018.

Le prestazioni economiche erogate riguardano:

  • lavoratori soci degli organismi cooperativi;
  • lavoratori agricoli a tempo determinato;
  • compartecipanti familiari e piccoli coloni;
  • lavoratori italiani all’estero in paesi extracomunitari;
  • lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne.

La circolare, inoltre, contiene gli importi da prendere come riferimento nel 2018 per:

  • assegni di maternità dei comuni;
  • assegni di maternità dello Stato;
  • indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità;
  • limiti di reddito per il congedo parentale.

Lavoratori precoci: accesso all’APE Sociale e alla pensione anticipata

L’INPS, con il messaggio 4 aprile 2018, n. 1481, chiarisce le condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE Sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci, indicate nella legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 179 a 186 e da 199 a 205, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

In particolare, il messaggio precisa le condizioni di accesso ai benefici per i lavoratori che abbiano svolto un’attività cosiddetta “gravosa”, per i lavoratori con invalidità pari al 74% e per quelli che assistono e convivono con persone affette da handicap grave.

Inoltre, si specificano:

  • i termini per la presentazione delle domande per i soggetti “certificati” nel 2017;
  • la cumulabilità tra APE Sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia;
  • il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’accesso all’APE Sociale/beneficio “precoci” tramite la presentazione e l’accoglimento di una domanda di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione;
  • le modalità di integrazione documentale delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE Sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Concorso per funzionari: online gli esiti della seconda prova scritta

Pubblicati gli esiti della seconda prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo – consulente professionale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

Nella sezione Concorsi è possibile consultare tutti gli atti delle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale.

Per richiedere informazioni e delucidazioni in merito al concorso, restano disponibili i seguenti indirizzi di posta elettronica:

Contributo baby-sitting e servizi all’infanzia: domande per il 2018

La legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di chiedere un contributo economico da utilizzare per pagare la baby sitter oppure l’asilo nido, pubblico o privato convenzionato.

Nella legge di bilancio 2017 era presente un emendamento per rifinanziare il bonus per il biennio 2017-2018, come già successo nel 2016. L’emendamento è stato approvato, quindi le neomamme che non usufruiscono del congedo parentale (il periodo successivo al periodo di maternità obbligatoria) potranno continuare a presentare domanda per il voucher che è stato rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” ed erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.

Il messaggio 30 marzo, n.1428 fornisce le istruzioni operative per la gestione della domanda, descrive la misura, la durata, i soggetti ammessi al contributo e le modalità della sua erogazione, anche alla luce della reingegnerizzazione della procedura telematica di presentazione delle domande per ottenere il beneficio.

Nel messaggio, inoltre, è indicato che il contributo è erogabile, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, alle lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata e alle lavoratrici dipendenti. L’importo massimo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere. Anche le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura, però, proporzionata in ragione del ridotto numero di ore lavorate.

Concorso per funzionari: online gli esiti della seconda prova scritta

Pubblicati gli esiti della seconda prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo – consulente professionale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

Nella sezione Concorsi è possibile consultare tutti gli atti delle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale.

Per richiedere informazioni e delucidazioni in merito al concorso, restano disponibili i seguenti indirizzi di posta elettronica:

Contributo baby-sitting e servizi all’infanzia: domande per il 2018

La legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di chiedere un contributo economico da utilizzare per pagare la baby sitter oppure l’asilo nido, pubblico o privato convenzionato.

Nella legge di bilancio 2017 era presente un emendamento per rifinanziare il bonus per il biennio 2017-2018, come già successo nel 2016. L’emendamento è stato approvato, quindi le neomamme che non usufruiscono del congedo parentale (il periodo successivo al periodo di maternità obbligatoria) potranno continuare a presentare domanda per il voucher che è stato rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” ed erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.

Il messaggio 30 marzo, n.1428 fornisce le istruzioni operative per la gestione della domanda, descrive la misura, la durata, i soggetti ammessi al contributo e le modalità della sua erogazione, anche alla luce della reingegnerizzazione della procedura telematica di presentazione delle domande per ottenere il beneficio.

Nel messaggio, inoltre, è indicato che il contributo è erogabile, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, alle lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata e alle lavoratrici dipendenti. L’importo massimo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere. Anche le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura, però, proporzionata in ragione del ridotto numero di ore lavorate.

Concorso per funzionari: online gli esiti della seconda prova scritta

Pubblicati gli esiti della seconda prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo – consulente professionale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

Nella sezione Concorsi è possibile consultare tutti gli atti delle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale.

Per richiedere informazioni e delucidazioni in merito al concorso, restano disponibili i seguenti indirizzi di posta elettronica:

Contributo baby-sitting e servizi all’infanzia: domande per il 2018

La legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di chiedere un contributo economico da utilizzare per pagare la baby sitter oppure l’asilo nido, pubblico o privato convenzionato.

Nella legge di bilancio 2017 era presente un emendamento per rifinanziare il bonus per il biennio 2017-2018, come già successo nel 2016. L’emendamento è stato approvato, quindi le neomamme che non usufruiscono del congedo parentale (il periodo successivo al periodo di maternità obbligatoria) potranno continuare a presentare domanda per il voucher che è stato rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” ed erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.

Il messaggio 30 marzo, n.1428 fornisce le istruzioni operative per la gestione della domanda, descrive la misura, la durata, i soggetti ammessi al contributo e le modalità della sua erogazione, anche alla luce della reingegnerizzazione della procedura telematica di presentazione delle domande per ottenere il beneficio.

Nel messaggio, inoltre, è indicato che il contributo è erogabile, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, alle lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata e alle lavoratrici dipendenti. L’importo massimo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere. Anche le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura, però, proporzionata in ragione del ridotto numero di ore lavorate.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD): proroga per 12 mesi

L’articolo 1, comma 145, legge di bilancio 2018 prevede che le regioni possano autorizzare, per massimo 12 mesi, una proroga degli interventi di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) in continuità con quelli concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017.

Con la circolare INPS 29 marzo 2018, n. 60, l’Istituto fornisce le istruzioni operative alle regioni per l’invio dei provvedimenti di concessione e alle proprie strutture territoriali per la gestione delle prestazioni e per il monitoraggio delle autorizzazioni.

Mobilità settore pubblico: chiarimenti per il personale trasferito

L’articolo 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554 ha definito il quadro normativo per il personale interessato ai processi di mobilità nel pubblico impiego, prevedendo l’iscrizione al regime pensionistico dell’amministrazione o dell’ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

Questa legge, nel corso del tempo, ha subito importanti modifiche fino al 23 aprile 1998, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 che ha privato il lavoratore della facoltà di opzione.

Il messaggio 30 marzo 2018, n. 1422, a seguito dei vari procedimenti di mobilità avvenuti tra le amministrazioni pubbliche, fornisce chiarimenti riguardo agli obblighi di iscrizione e contribuzione per il personale e, in particolare, per coloro che provengono dall’Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) e dagli enti di area vasta.

Si evidenzia che, dalla data di trasferimento, cessano le iscrizioni per le prestazioni creditizie e assistenziali non obbligatorie per l’amministrazione di destinazione e che il personale trasferito per mobilità ha diritto alla liquidazione di un’unica indennità di fine servizio.

Rimane confermata, inoltre, per i lavoratori non iscritti obbligatoriamente alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la possibilità di aderirvi entro 30 giorni dal trasferimento, nonché, per coloro con l’iscrizione all’Assicurazione Sociale Vita (ASV) in scadenza, la possibilità di confermare volontariamente l’iscrizione previa presentazione della domanda entro un mese dalla cessazione dal servizio con diritto a pensione.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD): proroga per 12 mesi

L’articolo 1, comma 145, legge di bilancio 2018 prevede che le regioni possano autorizzare, per massimo 12 mesi, una proroga degli interventi di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) in continuità con quelli concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017.

Con la circolare INPS 29 marzo 2018, n. 60, l’Istituto fornisce le istruzioni operative alle regioni per l’invio dei provvedimenti di concessione e alle proprie strutture territoriali per la gestione delle prestazioni e per il monitoraggio delle autorizzazioni.

Mobilità settore pubblico: chiarimenti per il personale trasferito

L’articolo 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554 ha definito il quadro normativo per il personale interessato ai processi di mobilità nel pubblico impiego, prevedendo l’iscrizione al regime pensionistico dell’amministrazione o dell’ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

Questa legge, nel corso del tempo, ha subito importanti modifiche fino al 23 aprile 1998, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 che ha privato il lavoratore della facoltà di opzione.

Il messaggio 30 marzo 2018, n. 1422, a seguito dei vari procedimenti di mobilità avvenuti tra le amministrazioni pubbliche, fornisce chiarimenti riguardo agli obblighi di iscrizione e contribuzione per il personale e, in particolare, per coloro che provengono dall’Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) e dagli enti di area vasta.

Si evidenzia che, dalla data di trasferimento, cessano le iscrizioni per le prestazioni creditizie e assistenziali non obbligatorie per l’amministrazione di destinazione e che il personale trasferito per mobilità ha diritto alla liquidazione di un’unica indennità di fine servizio.

Rimane confermata, inoltre, per i lavoratori non iscritti obbligatoriamente alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la possibilità di aderirvi entro 30 giorni dal trasferimento, nonché, per coloro con l’iscrizione all’Assicurazione Sociale Vita (ASV) in scadenza, la possibilità di confermare volontariamente l’iscrizione previa presentazione della domanda entro un mese dalla cessazione dal servizio con diritto a pensione.

Mobilità settore pubblico: chiarimenti per il personale trasferito

L’articolo 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554 ha definito il quadro normativo per il personale interessato ai processi di mobilità nel pubblico impiego, prevedendo l’iscrizione al regime pensionistico dell’amministrazione o dell’ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

Questa legge, nel corso del tempo, ha subito importanti modifiche fino al 23 aprile 1998, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 che ha privato il lavoratore della facoltà di opzione.

Il messaggio 30 marzo 2018, n. 1422, a seguito dei vari procedimenti di mobilità avvenuti tra le amministrazioni pubbliche, fornisce chiarimenti riguardo agli obblighi di iscrizione e contribuzione per il personale e, in particolare, per coloro che provengono dall’Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI) e dagli enti di area vasta.

Si evidenzia che, dalla data di trasferimento, cessano le iscrizioni per le prestazioni creditizie e assistenziali non obbligatorie per l’amministrazione di destinazione e che il personale trasferito per mobilità ha diritto alla liquidazione di un’unica indennità di fine servizio.

Rimane confermata, inoltre, per i lavoratori non iscritti obbligatoriamente alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la possibilità di aderirvi entro 30 giorni dal trasferimento, nonché, per coloro con l’iscrizione all’Assicurazione Sociale Vita (ASV) in scadenza, la possibilità di confermare volontariamente l’iscrizione previa presentazione della domanda entro un mese dalla cessazione dal servizio con diritto a pensione.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD): proroga per 12 mesi

L’articolo 1, comma 145, legge di bilancio 2018 prevede che le regioni possano autorizzare, per massimo 12 mesi, una proroga degli interventi di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) in continuità con quelli concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017.

Con la circolare INPS 29 marzo 2018, n. 60, l’Istituto fornisce le istruzioni operative alle regioni per l’invio dei provvedimenti di concessione e alle proprie strutture territoriali per la gestione delle prestazioni e per il monitoraggio delle autorizzazioni.

Fondo d’Integrazione Salariale e prestazioni: novità e chiarimenti

Il messaggio 29 marzo 2018, n. 1403 illustra le novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) sul limite massimo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), cosiddetto tetto aziendale.

Nello specifico, tale limite è innalzato da quattro a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Il messaggio, inoltre, fornisce chiarimenti sulla circolare INPS 9 settembre 2016, n. 176 relativamente alla durata massima delle prestazioni erogate dal fondo e integrazioni alla circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170 sulla modalità di presentazione della domanda con ticket.

Pensionamento anticipato: rivalutazione turni lavorativi notturni

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) all’articolo 1, comma 170, reca disposizioni normative sulla rivalutazione dei turni effettivamente svolti nel periodo notturno dai lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore e che svolgono attività lavorativa per almeno sei ore anche durante l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

La circolare INPS del 29 marzo 2018, n. 59 fornisce indicazioni riguardo ai destinatari della rivalutazione dei turni svolti nel periodo notturno per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67). Sono illustrati, inoltre, i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al beneficio e di pensionamento anticipato. L’incremento di copertura finanziaria permette l’attuazione delle disposizioni oggetto della circolare.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 24 maggio 2017, n. 90 in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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