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Crollo ponte Morandi di Genova: agevolazioni per le imprese

Dopo il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, il Governo ha istituito a Genova una Zona Franca Urbana (ZFU), per rilanciare il sistema produttivo locale e sostenere le attività presenti nell’area, attraverso una serie di sgravi fiscali.

In particolare, alle imprese localizzate nella ZFU viene riconosciuta l’esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Questo esonero spetta, alle stesse condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della ZFU. L’esonero, inoltre, spetta alle imprese che hanno avviato la propria attività all’interno di questa zona entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.

L’Agenzia delle Entrate, a inizio agosto, ha reso noto il codice tributo “Z161” che le imprese interessate dovranno inserire nel modello F24 per usufruire delle agevolazioni.

La circolare INPS 4 febbraio 2020, n. 14 fornisce le istruzioni operative e l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive, riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime in materia di aiuti di Stato.

Nella circolare, inoltre, in riferimento ai soggetti che svolgono attività agricole, si evidenzia che la quota di contribuzione INAIL, esclusa dall’esonero, deve essere versata con le consuete modalità.

Brexit: istruzioni INPS su prestazioni previdenziali e assistenziali

Il Consiglio europeo ha adottato la decisione relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea. L’adozione fa seguito al voto con cui il 29 gennaio il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione e alla firma dell’accordo di recesso da parte dell’UE e del Regno Unito, avvenuta il 24 gennaio.

L’accordo di recesso, entrato in vigore il 31 gennaio 2020 all’uscita del Regno Unito dall’Unione, segna l’inizio di un periodo transitorio, il cui scopo è quello di garantire più tempo ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alla nuova situazione. Il periodo transitorio, salvo proroghe, terminerà il 31 dicembre 2020.

Durante il periodo transitorio il Regno Unito, anche se ha cessato di essere uno Stato membro dell’Unione europea, continuerà ad applicare il diritto dell’Unione.

A seguito del recesso, con la circolare INPS 4 febbraio 2020, n. 16 l’Istituto fornisce le istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e sulle modalità degli scambi di informazioni tra istituzioni previdenziali.

Si segnala, in particolare, che per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni previdenziali, durante il periodo transitorio ai cittadini dell’Unione e del Regno Unito continueranno ad applicarsi i regolamenti comunitari (CE) 883/2004 e 987/2009 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

VisitINPS Scholars: bando per 25 programmi di ricerca

Con determinazione presidenziale 14 gennaio 2020, n. 3 è stato approvato il bando di selezione per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata all’assegnazione di 25 programmi di ricerca VisitInps Scholars Program di tipo B”.

I progetti di ricerca da realizzare dovranno essere coerenti con i temi ricompresi nell’ambito delle Aree di ricerca strategiche dell’Istituto (individuate con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione 3 luglio 2019, n. 75).

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle 16 (ora italiana) del 3 aprile 2020.

Dipendenti pubblici: limite ordinamentale e assegno di invalidità

Con circolare INPS 30 gennaio 2020, n. 10 l’Istituto fornisce istruzioni in merito all’applicazione, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni titolari di assegno di invalidità, del limite ordinamentale.

Il limite ordinamentale, previsto per il collocamento a riposo d’ufficio, non è modificato dall’innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.

Considerato che l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, legge 222/1984, sono stati chiesti chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente ai casi in cui il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia.

In questo caso l’amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento del limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di questa età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, il dipendende potrà essere collocato a riposo, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.

Nella circolare, inoltre, vengono riepilogati i requisiti e le condizioni per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata:

  • l’accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%;
  • il compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita (per il 2019 e 2020, gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi);
  • la maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario) da ultimo perfezionato.

Pensioni decorrenti nel 2018 e nel 2019: i dati

È stato pubblicato l’ Osservatorio di monitoraggio dei flussi di pensionamento  con i dati delle pensioni decorrenti nel 2018 e nel 2019.

Il monitoraggio riguarda i trattamenti liquidati fino al 2 gennaio 2020 dalle seguenti gestioni:

  • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • artigiani e commercianti;
  • lavoratori parasubordinati;
  • assegni sociali.

Nel 2018 si è concluso il percorso di equiparazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia tra uomini e donne nel settore dei dipendenti privati e dei lavoratori autonomi. L’età minima di accesso alla pensione di vecchiaia è di 66 anni e 7 mesi nel 2018 e di 67 anni nel 2019.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, nel 2018 è entrata stabilmente a regime la possibilità di pensionamento anticipato con soli 41 anni di contributi per i cosiddetti lavoratori precoci, nei limiti dei fondi stanziati e con richiesta di certificazione dei requisiti entro il 1° marzo 2018.

Ad aprile 2019, inoltre, è stata istituita la pensione Quota 100, che consente l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti coloro che abbiano maturato almeno 38 anni di contributi con un’età minima di 62 anni.

A fronte di tali novità, dal 2018 al 2019 si registra una diminuzione del 15% del numero di pensioni di vecchiaia e un aumento del 29% di quelle anticipate.

Riguardo gli assegni sociali, dal momento che nel 2019 il requisito di età è aumentato da 66 anni e 7 mesi a 67 anni, per effetto dell’incremento della speranza di vita, la loro misura risulta nel primo semestre 2019 di entità esigua e riferibile esclusivamente ai cittadini già ultra 67enni che abbiano soddisfatto nel 2019 i requisiti reddituali di legge. Nel secondo semestre 2019 si registra un incremento del numero di assegni sociali liquidati, riconducibile a coloro che, bloccati a gennaio 2019 dall’incremento del requisito di età, sono riusciti ad agganciare il nuovo requisito anagrafico richiesto.

Dall’analisi degli indicatori statistici si osserva infine che:

  • il peso delle pensioni anticipate su quelle di vecchiaia aumenta nel 2019 di 56 punti percentuali rispetto al 2018; tale fenomeno è imputabile sia all’aumento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia sia all’introduzione della Quota 100;
  • il rapporto tra le pensioni di invalidità e quelle di vecchiaia rimane pressoché costante nei due anni di analisi, dal momento che entrambe le categorie di pensione registrano una diminuzione nel 2019;
  • la percentuale delle pensioni femminili su quelle maschili presenta nel 2019 un valore superiore a quello dell’anno precedente di nove punti percentuali; ciò significa un maggiore aumento delle pensioni femminili liquidate rispetto a quelle maschili;
  • a livello territoriale il peso percentuale delle pensioni liquidate a residenti nel Nord Italia resta sostanzialmente uguale nei due anni considerati.

I dati pubblicati subiranno variazioni a seguito della futura liquidazione di tutti i trattamenti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2019, dovuta allo smaltimento delle domande ancora in giacenza.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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