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Call center al riparo dalla presunzione di subordinazione


Ordine Informa

Il settore dei call center si mette al riparo dall’entrata in vigore – avvenuta il 1 gennaio scorso – della “presunzione di subordinazione” che accompagnerà tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzati da un coordinamento organizzativo del committente. Questo l’effetto dell’accordo collettivo, siglato il 22 dicembre scorso, con il quale le parti sociali del settore hanno aggiornato i contenuti dell’intesa del 1 agosto 2013 che già regolava la prestazione dei collaboratori a progetto.L’accordo appena siglato riguarda – come il precedente – i soggetti operanti nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti attraverso dei call center che svolgono attività c.d. outbound, ma viene esteso l’ambito di applicazione della precedente intesa a tutti i collaboratori che svolgono la propria attività in favore di imprese che applicano il contratto collettivo nazionale del settore telecomunicazioni.
Un altro effetto importante dell’accordo si produce in relazione alle innovazioni contenute nel Jobs Act, che ha cancellato il contratto di collaborazione a progetto e previsto che, dal 2016, tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa debbano essere ricondotti alla disciplina del lavoro subordinato qualora il committente eserciti un coordinamento organizzativo anche riferito al tempo e a luogo della prestazione.
Questa norma avrebbe creato grossi problemi applicativi con riferimento alle collaborazioni del settore, dove è indubbia l’esistenza di un coordinamento organizzativo.
Lo stesso Jobs Act contiene una soluzione per evitare conseguenze dirompenti dall’applicazione della norma: sono esonerati dall’applicazione della presunzione quei settori dove le prestazioni dei collaboratori sono oggetti di una specifica disciplina collettiva.
Per il settore dei call center tale disciplina esisteva già prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, ma era un’intesa costruita intorno a una fattispecie – il lavoro a progetto – espressamente abrogata dal d.lgs. 81/2015.
Per evitare incertezze interpretative, l’accordo odierno precisa che l’intesa del 2013 si applica verso i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di quei soggetti che svolgano, al pari dei precedenti contratti a progetto, vendita di beni e servizi in regime di outbound. Viene inoltre prevista l’attivazione di un tavolo di confronto, allo scopo di armonizzare completamente la normativa collettiva con le nuove regole legislative.
L’intesa, infine, coglie l’occasione fornita dalla risposta a interpello elaborata dal Ministero del lavoro il 15 dicembre 2015, per ribadire alcuni concetti fondamentali in materia di rappresentatività.
Con tale risposta a interpello, il Ministero del lavoro ha evidenziato che possono determinare gli effetti previsti dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (in particolare l’inapplicabilità della presunzione di subordinazione per alcune categorie di collaborazioni) solo gli accordi collettivi firmati da organizzazioni in possesso dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale.
Per il riconoscimento di tali accordi, la risposta a interpello (espressamente richiamata dall’intesa collettiva) suggerisce la valutazione comparativa di alcuni indici sintomatici, quali il numero complessivo dei lavoratori occupati e delle imprese associate, la diffusione sul territorio nazionale e il numero di contratti collettivi sottoscritti.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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