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Assenze tattiche: possibile il licenziamento ma l’azienda deve provare che la prestazione è ormai inutile


Ordine Informa

Le malattie ripetute del dipendente legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, solo se il datore di lavoro è in grado di provare l’inutilità della prestazione lavorativa; tale prova deve essere fornita con riferimento ai giorni nei quali il dipendente è presente in azienda.Questa la conclusione con cui il Tribunale di Milano (ordinanza n. 26212/2015 del 19 settembre scorso) ha accolto l’impugnazione promossa da un dipendente contro il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo dalla propria azienda.
Questo dipendente, pur non avendo superato il periodo di comporto, si era assentato dal lavoro per malattia per un numero complessivo di giornate molto rilevante (oltre 800 assenze su 1500 giorni); la Società lo aveva licenziato, motivando la propria decisione con l’inadeguatezza- sotto il profilo produttivo e organizzativo – della prestazione lavorativa.
Secondo il Tribunale, ciascun datore di lavoro può licenziare un dipendente per giustificato motivo oggetto, se le sue assenze, anche incolpevoli, danno luogo a un rendimento così inadeguato da rendere inutile la prestazione per il datore di lavoro; tuttavia, tale inutilità deve essere provata in concreto, nel senso che le assenze devono rendere inutile la prestazione lavorativa nelle giornate di presenza in azienda.
Tale situazione, secondo il Tribunale, non si è verificata nel caso oggetto della controversia: le numerose assenze del dipendente, pur essendo state costanti nel tempo e concentrate prevalentemente in periodi a stretto contatto con ferie e festività, hanno causato delle profonde difficoltà all’azienda, ma non hanno reso del tutto inutilizzabile la prestazione.
Ciò in quanto, secondo il Tribunale, ai fini del licenziamento l’inutilizzabilità della prestazione non deve essere valutata in relazione al numero di assenze del lavoratore ma, piuttosto, deve essere parametrata rispetto ai compiti svolti dal lavoratore nei giorni in cui si reca al lavoro.
La Società, quindi, secondo il Tribunale avrebbe dovuto provare che l’attività svolta dal dipendente nei giorni di presenza era sostanzialmente inutile per l’azienda.
Considerato che tale prova non è stata fornita, il Giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento; tuttavia, non è stata concessa la reintegrazione sul posto di lavoro, in quanto il fatto posto alla base del licenziamento non era manifestamente insussistente (le assenze del dipendente erano reali), e quindi è stata concessa solo la tutela risarcitoria.
L’ordinanza sottolinea, infine, l’impossibilità di applicare alla vicenda i principi desumibili dalla sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014, con cui la Corte di Cassazione ha precisato che l’eccessiva morbilità dovuta a reiterate assenze (anche se “incolpevoli” e nei limiti del periodo di comporto) può legittimare il licenziamento per scarso rendimento, come forma di giustificato motivo soggettivo; tale pronuncia, secondo il giudice, avrebbe per oggetto un caso diverso, nel quale il datore di lavoro non ha fatto leva sull’impossibilità oggettiva della prestazione ma ha contestato la diversa fattispecie dello scarso rendimento.
(Autore: Giampiero Falasca)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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