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Acconti imposte dirette: versamento in ritardo – La sanatoria dopo la scadenza


Fisco

Premessa – Se il 1° dicembre non avete versato il secondo o unico acconto delle imposte dirette è possibile rimediare versando la somma dovuta più una piccola sanzione. Questa sanzione varia a seconda che il pagamento omesso venga sanato entro 15 giorni oppure entro 30 giorni o, infine, entro il termine ultimo del 30 settembre 2015 (termine per la presentazione della dichiarazione).
Acconti imposte dirette – Entro il 1° dicembre 2014, i contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali e soggetti ed esse equiparati) dovevano versare la seconda o unica rata degli acconti relativi alle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2014. I contribuenti che hanno omesso l’acconto delle imposte possono ora rimediare fruendo del ravvedimento operoso, il quale varia a seconda del momento in cui viene fatto.
Ravvedimento entro 15 giorni – In caso di omesso/tardivo versamento delle imposte è applicabile la sanzione pari al 30% dell’importo non versato. Tale sanzione ridotta può essere ulteriormente abbassata usufruendo del ravvedimento operoso (sempreché ne ricorrano i presupposti), il quale permette di diminuire la sanzione a un decimo diventando così dello 0,2% per ogni giorno di ritardo: variando quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo. Quindi, ravvedimento breve al 3% e ravvedimento sprint allo 0,2% giornaliero. Naturalmente, nel calcolo delle somme dovute al Fisco per pagare gli importi dovuti e le sanzioni occorre sempre non dimenticarsi degli interessi dovuti nella misura dell’1% annuo.
Versamento tra il 15° e 30° giorno dalla scadenza – Per i versamenti effettuati dal 16 dicembre ed entro il 31 dicembre (entro il trentesimo giorno di ritardo), la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento è pari al 30% dell’importo non versato. La fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta o maggiore imposta più la sanzione ridotta a un decimo, quindi il 3% e infine non ci si deve dimenticare degli interessi.
Versamento oltre il 30° giorno dalla scadenza – Anche per i versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, il pagamento rimane sempre pari al 30% dell’importo non versato. Anche in questo caso la fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta non versata, una sanzione un po’ più alta pari al 3,75% (1/8 del 30%) e, infine, gli interessi. Si tratta dei pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2014 (30 settembre 2015).
Legge di stabilità – Nel testo della bozza della Legge di Stabilità all’art. 44 commi da 11 a 17 (tutt’oggi in discussione in Parlamento) è previsto che il contribuente avrà tempo per regolarizzare la propria posizione oltre un anno, fino a quando non riceve la notifica per l’accertamento formale da parte del Fisco per la violazione commessa. Se le modifiche in discussione verranno approvate sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso “lunghissimo” anche dopo due anni versando una sanzione ridotta pari al 5%. Al riguardo si fa presente che non è ancora chiara la decorrenza delle novità portate dalla legge di stabilità, pertanto non si può ancora sapere se le nuove riduzioni si potranno applicare anche per sanare violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015) o solamente a quelle effettuate dopo tale data.
Assonime circolare 34/2014 – A tale proposito Assonime nelle circolare n. 34/2014 ha affermato che “si tratta di un’innovazione procedimentale nell’ambito della correzione degli errori commessi dai contribuenti sembrerebbe prima facie logico concludere che le citate innovazioni trovino applicazione in relazione a tutti i ravvedimenti che si perfezioneranno successivamente al 1° gennaio 2015° a prescindere dal momento di commissione della violazione e, dunque, anche per porre rimedio a violazioni per le quali alla data del 1° gennaio 2015, risulti scaduto il termine di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 472/1997”.
(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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