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Società in perdita sistematica, novità dal Decreto semplificazioni fiscali


Fisco Ordine Informa

Il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali amplia da 3 a 5 anni il periodo di osservazione ai fini della classificazione di una società come “società in perdita sistematica”. La novità tende a rendere meno penalizzante la disciplina sulle società in perdita sistematica introdotta dal D.L. n. 138/2011
Il Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014), le cui norme entreranno in vigore a partire dal 13 dicembre,modifica la disciplina prevista dal D.L. n. 138/2011 in merito alle c.d. “società in perdita sistematica”, ampliando l’intervallo temporale di osservazione. In particolare, dal periodo d’imposta in corso al 13.12.2014, e quindi dal 2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, una società sarà considerata “società in perdita sistematica” se:
risulta in perdita nei 5 periodi d’imposta precedenti consecutivamente;
ovvero, nell’arco del quinquennio precedente, ha dichiarato:
per 4 periodi d’imposta, una perdita fiscale;
per il restante periodo d’imposta, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 724/1994.
Per conoscere anche le altre novità per imprese e professionisti previste dal Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, scarica la nostra CDG n. 237 “Novità per imprese e professionisti dal Decreto semplificazioni fiscali” del 12.12.2014
La disciplina della società in perdita sistematica finora
La disciplina fiscale delle “società in perdita sistematica” è stata introdotta dall’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. n. 138/2011 (Manovra di Ferragosto 2011), a seguito del quale sono considerate “società di comodo” non solo le società “non operative”, cioè le società che conseguono unammontare di ricavi inferiore ai ricavi minimi (presunti) individuati applicando determinate percentuali a specifiche voci dell’attivo di Stato patrimoniale, ma anche le società “in perdita sistematica”, ossia quelle che, pur superando il test di operatività, nel periodo osservato si trovano in determinate situazioni dichiarative.
In particolare, secondo quanto era previsto fino ad oggi, 12.12.2014, una società era considerata “in perdita sistematica” se:
era in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi;
ovvero, nell’arco del triennio precedente, aveva dichiarato:
per 2 periodi d’imposta, una perdita fiscale;
per il restante periodo d’imposta, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 724/1994.
In tal caso, la società era comunque assoggettata alla disciplina prevista per le non operative (al pari delle società che non hanno superato il test di operatività) a decorrere dal 4° periodo d’imposta successivo.
Essendo le società in perdita sistematica considerate “di comodo”, vi si applica la specifica disciplina prevista dall’art. 30 della Legge n. 724/1994, che comporta:
l’obbligo di dichiarare ai fini IRES/IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo;
la possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, le perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito eccedente il minimo;
il divieto di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA;
per le sole società di capitali, il versamento della maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,50%. Pertanto, le società di capitali che risultano “di comodo” dovranno pagare un’IRES pari al 38% (= 27,5% + 10,5%); tale maggiorazione, naturalmente, non riguarda i redditi attribuiti ai soci persone fisiche delle società di persone di comodo, che continueranno ad essere assoggettate ad Irpef.
CONSEGUENZE:
OBBLIGO DI DICHIARARE UN REDDITO ≥ REDDITO MINIMO PRESUNTO
UTILIZZO PERDITE PREGRESSE IN DIMINUZIONE SOLO PER LA PARTE DI REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO
NO RIMBORSO / COMPENSAZIONE CREDITO IVA
(PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI) IRES AL 38% ANZICHE’ AL 27,5%
Il nuovo intervallo temporale di osservazione
Il D.L. n. 175/2014 va a modificare la disciplina prevista dal D.L. n. 138/2011 ampliando l’intervallo temporale di osservazione. In particolare, dal periodo d’imposta in corso al 13.12.2014, e quindi dal 2014 nella generalità dei casi, una società sarà considerata “società in perdita sistematica” se:
risulta in perdita nei 5 periodi d’imposta precedenti consecutivamente;
ovvero, nell’arco del quinquennio precedente, abbia dichiarato:
per 4 periodi d’imposta, una perdita fiscale;
per il restante periodo d’imposta, un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società di comodo ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 724/1994.
SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA
REGOLE VALIDE FINO AL PERIODO D’IMPOSTA 2013
(IN CASO DI ESERCIZIO COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE)
REGOLE VALIDE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2014
(IN CASO DI ESERCIZIO COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE)
In perdita nei 3 periodi d’imposta precedenti
In perdita nei 5 periodi d’imposta precedenti ovvero
¨ in 2 periodi d’imposta: perdita
¨ nel restante periodo d’imposta: reddito < reddito minimo ¨ in 4 periodi d'imposta: perdita ¨ nel restante periodo d'imposta: reddito < reddito minimo Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, come detto, la modifica ha effetto dal 2014, con riferimento al quinquennio 2009-2013 come periodo di osservazione. Se la società, considerando tale intervallo temporale di 5 anni, risulta "in perdita sistematica", sarà attratta nella disciplina prevista per le non operative a decorrere dal 6° periodo d’imposta successivo(quindi, dal periodo d'imposta 2014 nel caso di specie, con effetto in UNICO 2015). (Fonte: Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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