Skip to main content

Si sblocca la Cigs per cessazione attività


Ordine Informa

Si sblocca un altro tassello della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: il 6 maggio scorso, infatti, il ministero del Lavoro ha comunicato l’emanazione del decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, concertato con il ministero dell’Economia e previsto dall’articolo 21, comma 4, del Dlgs 148/2015, con specifico riferimento alla proroga della Cigs connessa alla cessazione di attività.
Facendo un passo indietro, la norma citata confermava l’uscita di scena della Cigs per detta causale, disponendo però uno stanziamento ad hoc fino al 2018, per consentire l’autorizzazione (con accordi stipulati in sede governativa al ministero del Lavoro, in presenza del Mise) di ulteriori periodi di trattamento, in deroga alla durata canonica del programma di Cigs per crisi aziendale e, altresì, al limite di durata complessiva delle Cig (articolo 4, comma 1, del Dlgs 148/2015). In particolare, detti limiti potranno essere elevati rispettivamente di 12, 9 e 6 mesi, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018: proprio sul punto è intervenuto il Dm 95075, con l’obiettivo di gestire le crisi attraverso la conservazione del patrimonio delle competenze dei lavoratori e di evitare ricadute occupazionali.
Nel dettaglio, per poter accedere alla proroga della Cigs per crisi, devono sussistere congiuntamente quattro condizioni: l’aggravamento della situazione dell’impresa, che ne determini la cessazione dell’attività ma con concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda; la sottoscrizione di una specifica intesa presso il Lavoro, in presenza del Mise (prima del termine del programma di Cigs già richiesto con la causale di crisi e producendo idonea documentazione probatoria), previa verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento; la sussistenza di un piano circa la sospensione dei lavoratori correlata all’iter di cessione aziendale; la presenza di un programma per la rioccupazione del personale in capo al cessionario, attraverso l’iter previsto dall’articolo 47, della legge 428/1990.
Gli ultimi due requisiti vanno rendicontati in sede di istanza di Cigs al ministero del Lavoro, una volta esperito l’accordo.
Peraltro, proprio per fronteggiare con rapidità queste fattispecie, il Dm in questione prevede la non applicazione del normale procedimento di richiesta del trattamento, di cui all’articolo 25, del Dlgs 148/2015: si deroga, in questo modo, anche al divieto generalizzato di poter sospendere i lavoratori in Cigs prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione dell’ammortizzatore.
Poiché la deroga all’articolo 25 sembra superarne in toto la disciplina, sarà opportuno che venga chiarito l’esatto termine di presentazione dell’istanza, di norma individuato nei sette giorni successivi alla data di conclusione della procedura sindacale.
(Autore: Alessandro Rota Porta)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X