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Rottamazione delle cartelle, FAQ di Equitalia


Ordine Informa

La rottamazione delle cartelle, ovvero la definizione agevolata ai sensi del DL n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, consente ai contribuenti che hanno ricevuto avvisi e cartelle di pagamento tra il 2000 ed il 2016 di ottenere una riduzione delle somme da pagare a Equitalia.
Il Gruppo Equitalia, per venire incontro ai tanti contribuenti e professionisti in cerca di informazioni sulla rottamazione delle cartelle, ha rilasciato una serie di FAQ, ovvero di domande e risposte più comuni e una piccola video guida su come aderire alla definizione agevolata.
In particolare la video guida è stata rilasciata solo da qualche giorno, quindi è aggiornata alle ultime novità apportate alla normativa durante la conversione in legge del Decreto Fiscale 2016.
In fondo all’articolo abbiamo allegato per comodità anche il modello DA1 aggiornato che è il modulo di richiesta di adesione agevolata, modificato, come detto sopra, in base alle modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione del Decreto.
Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?
La definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 , si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016.
Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.
Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi anche allo sportello o accedere all’area riservata sul sito www.gruppoequitalia.it.
Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta? Entro quando?
Sì, utilizzando il modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it. e presso tutti gli sportelli di Equitalia. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.
Dove si deve presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?
Il modulo deve essere consegnato allo sportello, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.
Chi ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016, può farlo?
Si, è sufficiente presentare, entro il 31 marzo 2017, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” e indicare solo ed esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.
Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?
Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
Chi ha già un piano di rateizzazione in corso, può comunque aderire alle agevolazioni previste dalla Legge?
Sì, ma deve pagare le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Equitalia quando comunicherà le somme da pagare e le relative scadenze?
Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.
Si paga in un’unica soluzione o anche in più rate?
Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.
Come e dove si può pagare?
Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione), oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.
Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo una rata del piano di definizione agevolata?
Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
(Autore: ANTONIO MAROSCIA)
(FONTE: LAVORO&DIRITTI)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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