Skip to main content

Personale ANSF: chiarimenti sulle prestazioni di fine servizio


News Lavoro

Il messaggio 7 marzo 2018, n. 1035 individua gli emolumenti da assoggettare a contribuzione per il fondo ex Ente Nazionale Previdenza e Assistenza ai Dipendenti Statali (ENPAS) con riferimento al personale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF). Il messaggio, in maniera preliminare, richiama il regime previdenziale applicabile al personale ANSF e, sinteticamente, la normativa di riferimento per l’individuazione delle voci retributive utili ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFR/TFS).

Il regime pensionistico e previdenziale del personale dell’ANSF è definito in funzione della sua natura giuridica, da cui discende l’iscrizione alla gestione pensionistica della Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS) e al fondo ex ENPAS per le prestazioni di fine servizio, nonché alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, fermo restando l’obbligo di versamento del contributo NASpI per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il personale proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed assunto dall’ANSF senza soluzione di continuità conserva il regime previdenziale (TFS o TFR) in essere presso l’Amministrazione di provenienza, nonché l’eventuale iscrizione al fondo di previdenza complementare. Il personale proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato SpA o da altre società ed enti è iscritto, a decorrere dalla data di inquadramento nel ruolo dell’Agenzia, al fondo ex ENPAS ed è inquadrato in regime di TFR ex D.P.C.M. 20 dicembre 1999.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X