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Periodo di prova: bis concesso


Ordine Informa

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 22809 del 12/09/2019, stabilisce che è ammesso il bis nel periodo di prova in caso di ripetizioni di contratti con lo stesso datore di lavoro. Infatti, la ripetizione del periodo di prova in successivi contratti  di lavoro col medesimo datore e per le stesse mansioni è legittima laddove sia dimostrata l’esigenza datoriale di verificare ulteriormente il comportamento del lavoratore rilevante ai fini dell’adempimento della prestazione, in relazione ai mutamenti che possano essere intervenuti per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute. Quindi, a nulla rileva la circostanza secondo la quale il lavoratore abbia avuto con lo stesso datore di lavoro, per le medesime mansioni e con lo stesso livello di inquadramento, plurimi contratti a tempo determinato. In tali casi, la prova può comunque essere rinnovata e qualora il lavoratore non la superi può essere legittimamente licenziato.

(Autori: AM)

(Fonte: Corte Cassazione)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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