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Omesso versamento dei contributi, la crisi non esime l’imprenditore poco accorto


Ordine Informa

La scelta di destinare la liquidità disponibile a determinati pagamenti piuttosto che a versare i contributi previdenziali trattenuti sulle retribuzioni è una scelta personale e discrezionale che, comunque, espone l’imprenditore all’accettazione del rischio di non avere liquidità necessarie per adempiere alle obbligazioni verso l’Inps. L’imprenditore non può dunque giustificare il mancato versamento dei contributi con l’assenza di liquidità aziendale se non riesce a provare che la crisi non sia a lui imputabile e che non vi era alcun altro modo per fare fronte alle obbligazioni assistenziali e previdenziali. Lo ha ribadito il Tribunale di Bari con la sentenza n. 2706 del 10 novembre 2014.

La scelta di destinare la liquidità disponibile a determinati pagamenti piuttosto che a versare i contributi previdenziali trattenuti sulle retribuzioni è una scelta personale e discrezionale che, comunque, espone l’imprenditore all’accettazione del rischio di non avere liquidità necessarie per adempiere alle obbligazioni verso l’Inps. L’imprenditore non può dunque giustificare il mancato versamento dei contributi con l’assenza di liquidità aziendale se non riesce a provare che la crisi non sia a lui imputabile e che non vi era alcun altro modo per fare fronte alle obbligazioni assistenziali e previdenziali. Lo ha ribadito il Tribunale di Bari con la sentenza n. 2706 del 10 novembre 2014.

Il legale rappresentante di una società veniva imputato del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, omesso di versare all’Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per l’importo complessivo di € 6.157,00 nei mesi di settembre 2007, novembre 2008, da aprile a giugno 2009, nonchè per avere omesso di versare all’Inps l’importo complessivo di € 42.844,00 a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel periodo di tempo intercorrente dal mese di Gennaio al mese di (…), dal mese di Maggio al mese di (…), nonché del mese di Ottobre 2007 al mese di Ottobre 2008.

In particolare, l’omesso versamento era stato accertato sulla base dei DM 10 inviati all’ente previdenziale dallo stesso imputato in cui dichiarava di avere trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. L’Inps aveva poi provveduto a comunicare al prevenuto l’inadempienza, invitandolo ad adempiere entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione. Ciò nonostante l’imputato non aveva provveduto a versare né nel termine indicato né successivamente la somma dovuta.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI BARI

Sul punto, il Tribunale rileva che la scelta di destinare la liquidità disponibile a determinati pagamenti piuttosto che a versare i contributi previdenziali trattenuti sulle retribuzioni è una scelta personale e discrezionale che, comunque, espone l’imprenditore all’accettazione del rischio di non avere liquidità necessarie per adempiere alle obbligazioni verso l’Inps.

Richiama, in tema, la più recente precisazione fornita dalla Corte di Cassazione secondo cui non è escluso che, in astratto, siano possibili casi nei quali possa invocarsi l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria o contributiva (così sez. 3, n. 5467 del 5.12 2013 depositata il 4.2.2014).

E’ tuttavia necessario, perché in concreto ciò si verifichi, che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità, dovranno investire non solo l’aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica che ha investito l’azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (non ultimo, il ricorso al credito bancario).

In altri termini, il ricorrente che voglia giovarsi in concreto di tale esimente, evidentemente riconducibile alla forza maggiore, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie (ed anche contributive), pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (così la sentenza n. 5467/14 della III Sezione nonché la n. 13019/14 della medesima Sezione).

Nel caso in esame i bilanci prodotti non hanno dimostrato che non fosse imputabile al legale rappresentante la crisi economica che ha investito l’azienda atteso che non è stata dimostrata la causa della asserita perdita di commesse. Inoltre, alcuna prova è stata fornita circa l’impossibilità di reperire le risorse necessarie per pagare i contributi.

Ne consegue la condanna del legale rappresentante.

Tribunale di Bari – Sentenza N. 2706/2014


(Fonte: Lavoro&Fisco) 

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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