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Indennità di inabilità: INPS e INAIL stipulano una convenzione per risolvere i casi di dubbia competenza


Ordine Informa

Stabilita una convenzione tra INPS e INAIL per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell’iter di definizione di questi casi.

Ne viene data notizia in due circolari: la n. 69 del 2 aprile 2015 dell’INPS e la n. 47 del 2 aprile 2015 dell’INAIL in cui tra l’altro si comunica che la convenzione si applica anche agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori marittimi.



La convenzione sottolinea il pieno riconoscimento del ruolo:

  • dell’INAIL cui compete l’accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale;
  • dell’INPS cui compete, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi di possibile competenza INAIL, l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’INAIL, nonché la valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell’INAIL.

Se nel corso dell’istruttoria degli eventi lesivi, emerge la necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’INPS, l’INAIL provvede tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia a richiedere all’INPS le indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto. L’INPS deve fornire tempestivamente riscontro all’INAIL e comunque entro 10 giorni dalla richiesta. L’INAIL non potrà erogare alcuna prestazione di anticipazione finché non abbia comunicazioni da parte dell’INPS.

Tutte le comunicazioni di cui alla convenzione devono avvenire esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC) delle Strutture territoriali competenti, specificando nell’oggetto: “Convenzione INAIL-INPS – Casi di dubbia competenza”.

La nuova convenzione ha durata triennale e decorre dal trentesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione avvenuta in data 15 dicembre 2014. La convenzione può essere rinnovata, su conforme volontà delle parti, da manifestarsi con atto scritto.


INPS, circolare n. 69/2015 – INAIL, circolare n. 47/2015


(Fonte: Lavoro&Fisco) 

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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