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Nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati


Ordine Informa

Tra le misure fiscali di maggior rilievo, previste dalla Legge di Stabilità 2014, L. n. 147/2013, in vigore dal 1° gennaio, vi è, senza dubbio, la modifica degl’importi delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui all’art. 13 del Tuir. La Legge di stabilità, infatti, riscrive i primi due commi del suddetto articolo, modificando, da un lato, gli importi teorici delle detrazioni in questione ed abrogando, dall’altro, le mini detrazioni aggiuntive, da riconoscere, in occasione del conguaglio fiscale, in presenza di redditi compresi tra 23.000 e 28.000 euro.
In particolare, in base alla nuova formulazione dell’art. 13 c. 1 del Tuir, ai lavoratori dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, quali compensi ai soci di cooperative, indennità e compensi percepiti a carico di terzi, somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, somme e valori percepiti dai collaboratori nonché dagli altri soggetti indicati dall’art. 50, c. 1 lett c-bis) del Tuir, remunerazione dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche complementari e compensi per lavori socialmente utili, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, pari a :
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro, con riferimento a questa prima fascia di reddito, si può osservare come la Legge di Stabilità aumenti di 40 euro l’importo delle detrazioni annue spettanti, precedentemente pari ad euro 1.840. E’ da notare, inoltre, come la novella legislativa non incida sull’importo delle detrazioni minime in quanto è ancora vigente, non essendo stata modificata, la previsione in base alla quale l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad euro 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e ad euro 1.380 per quelli a tempo determinato.
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.
L’ultimo aspetto da approfondire, in questa prima analisi della nuova disciplina delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, riguarda la mancata conferma, da parte del Legislatore, delle mini detrazioni aggiuntive. A partire dall’anno d’imposta 2014, infatti, le predette detrazioni, introdotte dal Legislatore per tutelare maggiormente la posizione dei precettori di redditi compresi tra 23.000 e 28.000 euro, non troveranno più applicazione per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell’art 13 del Tuir che le prevedeva.
(fonte settegrammilavoro)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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