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Modello 770/2015


Ordine Informa

L’Agenzia delle Entrate con due distinti provvedimenti ha recentemente approvato la versione definitiva dei modelli 770/2015 ordinario e semplificato.
Il Modello 770/2015 semplificato
Il Modello 770/2015 semplificato dovrà essere presentato – in forma esclusivamente telematica entro il 31 luglio 2015 – dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2014 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Il modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2014 per il periodo d’imposta precedente.
Sono tenuti alla presentazione del 770 semplificato anche i seguenti soggetti:
– i contribuenti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, di cui all’articolo 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte;
– i titolari di posizione assicurativa INAIL;
– coloro che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione INPS;
– le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS.
Il modello 770 semplificato, come di consueto, si compone delle seguenti sezioni: Frontespizio, Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e i prospetti SS (dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione), ST (ritenute alla fonte operate, trattenute di addizionali regionale IRPEF, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive, versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive), SV (trattenute di addizionali comunali IRPEF, trattenute per assistenza fiscale e relativi versamenti), SX (riepilogo crediti e compensazioni effettuate), SY (riepilogo dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi).
Nella sezione dedicata ai lavoratori dipendenti è previsto che siano esposti i dati relativi sia al lavoratore che al coniuge, in allineamento a quanto riportato nella CU, per acconti Irpef e addizionali.
Altra novità riguarda l’integrazione con gli eventuali dati relativi alla previdenza complementare e gli oneri deducibili.
E’ stata inoltre inserita una sezione, riservata ai percipienti esteri, nella quale, alla casella n.43, riportare il codice dello Stato estero, da utilizzare in caso di erogazione di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.
Non è più presente il campo per l’indicazione del comune di domicilio fiscale del lavoratore al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la dichiarazione.
Va inoltre ricordato, che, per effetto della proroga anche al periodo d’imposta 2014, qualora siano state corrisposte somme per l’incremento della produttività del lavoro, le somme relative dovranno essere esposte secondo le seguenti modalità:
• nel caso in cui il sostituito non manifesti la volontà di modificare la precedente modalità di tassazione delle somme erogate per l’incremento della produttività, il sostituto d’imposta nella predisposizione della CU complessivo ne dovrà tenere conto, riportando i relativi dati nelle sezioni interessate;
• nel caso in cui il sostituito manifesti la volontà di modificare la precedente modalità di tassazione delle somme erogate per l’incremento della produttività, il sostituto d’imposta nella predisposizione della CU complessivo dovrà procedere alla riliquidazione degli importi erogati precedentemente.
Un apposito riquadro è riservato al c.d. bonus Renzi: dovranno essere indicati i dati relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell’imposta, al credito rimborsato, a quello eventualmente non riconosciuto, unitamente all’eventuale importo recuperato dal sostituto in quanto non spettante
Il Modello 770 ordinario
Il modello 770 ordinario deve essere presentato – anch’esso in forma esclusivamente telematica entro il 31 luglio 2015 – dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2014 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.
A.A.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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