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Le rate Equitalia scusano l’omissione contributiva


Ordine Informa

La Cassazione prende coscienza della crisi finanziaria. Non risponde infatti di omissione contributiva l’imprenditore che ha concordato la rateizzazione del debito con Equitalia, ancor prima dell’accertamento da parte dell’Inps.
Lo ha sancito la Suprema corte che, con la sentenza n. 32598 del 23 luglio 2014, ha respinto il ricorso della Procura di Trieste. È quindi divenuta definitiva l’assoluzione di un imprenditore del capoluogo giuliano che aveva commesso un’omissione contributiva pari a 933 euro.
L’uomo aveva rateizzato il debito con Equitalia ancora prima di ricevere la raccomandata dall’Inps. Questa circostanza ha fatto si che venisse meno il dolo in quanto l’accordo con la società di riscossione ha creato in lui la convinzione di non essere più punibile per l’infrazione contributiva. Sul punto la terza sezione penale ha sottolineato che «la rateizzazione, che rappresenta una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza, comporti la sostituzione del debito originario con uno diverso, conseguendone un effetto novativo non dissimile da quello che si produce in seguito all’accoglimento della domanda di condono (posto che detta accettazione, se seguita dal pagamento della prima rata, comporta la definitiva sostituzione dell’obbligazione assunta dal contribuente all’obbligazione tributaria originaria». Sul punto lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 15/2013, ha precisato che, sul versante tecnico, la rateizzazione del debito, sia pure di natura tributaria e non previdenziale, si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà la stura a una novazione dell’obbligazione originaria. In particolare, si è aggiunto come l’ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti e differendone l’esigibilità, implichi la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 del codice civile.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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