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Lavoro irregolare anche per gli autonomi e i tirocini


Ordine Informa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota 856/2022 ha precisato che la maxi sanzione per lavoro irregolare si può applicare anche alle attività gestite illegittimamente tramite il libretto di famiglia.

Il requisito oggettivo dell’illecito, va individuato nella mancanza della comunicazione preventiva di assunzione da effettuarsi, secondo l’articolo 9-bis del Dl 510/1996, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, nonché nella subordinazione che non può darsi per accertata ma deve essere debitamente e accuratamente dimostrata.

In merito alle collaborazioni occasionali, assume particolare rilievo l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro, introdotta dall’articolo 13 del Dl 146/2021. A questo riguardo viene precisato che la maxi sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale.

Pur non costituendo una forma di rapporto di lavoro, il tirocinio va comunicato al Centro per l’impiego tramite il sistema CO a cura del soggetto ospitante o, in sua vece, anche dal soggetto promotore. Tale onere comunicazionale appare particolarmente rilevante nelle ipotesi in cui il rapporto di tirocinio difetti dei requisiti tipici e risulti, pertanto, non genuino. Pertanto, spiega l’INL, la maxisanzione troverà applicazione in caso di omessa comunicazione di instaurazione del tirocinio e ricostruzione del rapporto in termini di lavoro subordinato. Infatti, ove la prestazione sia stata correttamente comunicata al Centro per l’impiego ma ricorrano gli indici della subordinazione, essa potrà essere solo oggetto di disconoscimento e riqualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato, non potendo trovare applicazione la maxisanzione per lavoro “nero”.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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