Skip to main content

INPS – Novità a seguito della riunione del 26 maggio u.s.


Ordine Informa

A seguito della riunione del 26 maggio u.s., che ha visto partecipare, in rappresentanza del CNO, il Vice Presidente Vincenzo Silvestri, si forniscono alcune precisazioni e novità su temi correnti.
1) Cigo in edilizia messaggio n. 1759 del 20/04/2016.
I colleghi del Consiglio Provinciale di Latina hanno sottoposto un quesito in ordine all’obbligo di presentare il file CSV anche per le aziende edili per eventi meteorologici in cantieri di durata inferiore a 6 mesi. Rispetto al quesito l’Inps rappresenta che in caso di cantiere di durata inferiore a 6 mesi, questo non
è considerato unità produttiva, quindi il file Csv non deve essere prodotto come tale e questa sede o “plesso organizzativo” deve essere considerata in uno alla sede principale. Quindi, in tali casi il file Csv deve essere creato, ma per la sede principale. In conclusione in caso di cantieri di durata inferiore a 6 mesi, o in mancanza di autonomia organizzativa anche se superiore a 6 mesi, non va aperta nella procedura l’unità produttiva. Il Csv però deve essere sempre prodotto e incardinato sulla sede legale, anche nei casi di eventi atmosferici, ciò in forza della previsione di legge, non tanto per il computo dei 90 giorni, quanto per il calcolo del terzo
delle ore lavorabili rispetto alle ore richieste nel periodo.
2) Circolare conguaglio cig autorizzate dal 24/9/15.
La circolare Inps per conguagliare le CIG autorizzate a partire dal 24/9/15 e pagare il nuovo contributo addizionale previsto dal D.Lgs. n. 148/15, uscirà a fine giugno.
Nelle more verrà prodotto un messaggio che conterrà alcune anticipazioni e rassicurazioni, tra le quali:
a) i conguagli delle casse integrazioni autorizzate potranno essere effettuati entro il terzo mese successivo all’uscita della circolare;
b) per evitare ogni problema di decadenza il periodo tra il 24 /9/15 e il giorno di pubblicazione della circolare sarà “neutralizzato” e i termini cominceranno a decorrere da tale giorno;
c) il nuovo contributo addizionale, da calcolare sulle retribuzioni perse, si pagherà dal mese successivo all’autorizzazione e per ogni mese di sospensione (ovviamente verranno diffusi i codici per il versamento dei mesi trascorsi), indipendentemente da quando verrà effettuato il conguaglio delle autorizzazioni.
3) Porta di dominio e aggiornamento dati albo consulenti del lavoro. Profilazione ai fini della delega per gli adempimenti delle Società tra Professionisti.
I test hanno dato buon esito, pertanto, effettuati degli ulteriori riscontri si comunicherà l’avvio ufficiale degli aggiornamenti. Si conviene sulla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per istituzionalizzare la collaborazione ed avviare la funzionalità della porta di dominio.
4) Notifica per conoscenza al Consulente del Lavoro degli avvisi inviati alle aziende: note di rettifica, preavviso di note sul cassetto.
L’Inps comunica che è in fase di test l’invio della comunicazione per conoscenza su mail ordinaria al Consulente del Lavoro delle note di rettifica notificate alle aziende. Partirà a breve anche il test per i preavvisi di irregolarità e gli avvisi di addebito.
5) Circolari per bonus occupazionale garanzia giovani. Precisazioni.
– L’istanza di bonus occupazione ordinaria fatta in attesa delle istruzioni per il super bonus possono essere annullate sempre che non sia già iniziata la fruizione. In tal caso non sarà più possibile annullarla.
– Se l’istanza non è stata confermata su diresco potrà essere annullata direttamente dalla stessa procedura.
– Se l’istanza presentata è stata confermata, invece, occorrerà richiederne l’annullamento tramite l’attivazione dei “contatti” alla sede di appartenenza.
– Se l’assunzione a tempo indeterminato avviene entro 60 giorni dalla fine del tirocinio la profilazione sarà quella originaria. Oltre il predetto termine, invece, il profilo sarà nuovamente riassegnato.
– Con riferimento all’incremento occupazionale, la circolare n. 89/16 si è attenuta a quanto previsto da ultimo dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, in materia di principi generali di fruizione degli incentivi, che qui integralmente si riporta:
“nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa”. In virtù della novella legislativa si intendono superate le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro con interpello n. 34/2014.
6) Assunzione disabili.
L’Inps fornisce in anteprima la circolare sui disabili alla commissione che è in corso di pubblicazione. Le agevolazioni saranno comunque collegate al sovrannumero occupazionale.
7) Part-time agevolato.
Vengono allegate delle slide che sintetizzano la circolare e la normativa.
8) Indennità malattia spettacolo.
L’istituto da qualche mese emette note di rettifica dove viene chiesta l’applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva a titolo di indennità economica di malattia.
L’obbligo del versamento del contributo malattia per le aziende dello spettacolo non è mai stato confermato ufficialmente.
Nel settore dello spettacolo, la tutela relativa all’assicurazione economica di malattia trovando la sua principale fonte normativa nel D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 è caratterizzata da peculiari elementi distintivi.
Infatti, detta assicurazione opera in favore di “tutti” i lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals (oggi Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo F.p.l.s.). In proposito, si fa presente che l’elenco delle figure professionali dello spettacolo assicurate al F.p.l.s. è contenuto nell’art. 3 del predetto D.Lgs. C.P.S.
n. 708/1947, ed è stato adeguato ed integrato dal Ministero del lavoro con i decreti 15 marzo 2005.
Pertanto, posto che tutti i lavoratori dello spettacolo annoverati nell’ambito di detto elenco sono tutelati, per espressa previsione normativa, dall’assicurazione economica di malattia, la correlata obbligazione contributiva insorge (per il datore di lavoro/committente) a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro sia essa di tipo subordinato ovvero riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubordinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da soggetto titolare di
partita iva.
In proposito, si evidenzia che la sussistenza dell’obbligo contributivo a favore di tutte le categorie dei lavoratori dello spettacolo è stata negli anni precisata e ribadita in varie disposizioni amministrative adottate dall’Istituto (cfr. circolare n. 134363/AGO e 1065 RCV del 21 maggio 1980, emanata congiuntamente dall’Inps ed Enpals a seguito della assegnazione ad Inps della competenza alla riscossione di contributi di malattia; circolare n. 10314 del 16 giugno 1983; circ. n. 180/1987 e circolare
n. 1/2003 par. 1.2, etc.). Nell’ambito delle predette circolari si chiariva che l’obbligo contributivo sussisteva con riferimento a tutti i lavoratori dello spettacolo, in quanto aventi diritto all’assicurazione di malattia, e che la possibilità di esonero dal versamento del contributo di finanziamento dell’indennità economica poteva ricorrere esclusivamente in presenza di eventuali accordi contrattuali che garantissero nella ricorrenza dell’evento la corresponsione dell’intera retribuzione.
A tale ultimo proposito, si ricorda che il legislatore, con il D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, ha definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011, l’obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione vale anche per i datori di lavoro che, per effetto di disposizioni di legge ovvero contrattuali, siano tenuti a corrispondere il relativo trattamento economico ai lavoratori occupati ed è, pertanto, venuta meno la possibilità di esonero precedentemente prevista
(cfr. art. 20, commi 1 e 1 bis D.L. n. 112/2008).
Pertanto, sulla base del quadro normativo vigente l’obbligo di versamento del contributo di malattia è riferito anche ai i datori di lavoro che occupino lavoratori dello spettacolo – subordinati, parasubordinati o autonomi – identificati dall’obbligo I.V.S. presso la gestione ex Enpals, che corrispondano, per previsione di legge o contrattuale, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità.
Infatti, come chiarito dall’Istituto l’obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui alla legge n. 41/1986, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all’indennità economica di malattia, individuati dalla vigente normativa (cfr. circolare n. 122/2011).
Questo è il quadro giuridico ricostruito secondo l’Inps, che ha come conseguenza l’obbligo del versamento della contribuzione malattia generalizzato a partire dal 2011.
Facendo riserva di fornire un nostro punto di vista, rispetto a quanto sostenuto dall’Istituto, si è comunque fatta espressa richiesta di considerare il predetto orientamento come una variazione d’inquadramento, ai sensi dell’art. 3, comma 8, legge 335/95, avente efficacia generale nei confronti di un’intera categoria di datori di lavoro con efficacia dalla circolare dell’INPS (principio di non retroattività).


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X