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Inps – Incentivi per l’assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale


Ordine Informa

L’Inps fornisce indicazioni in merito agli incentivi previsti in caso di assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, introdotti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 e prorogati fino al 31 dicembre 2017 dall’art. 1, comma 240, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
L’incentivo prevede:

– la non applicazione del contributo di licenziamento;

– la riduzione alla misura del 5% dell’aliquota contributiva del 10%;

– lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI (1,31%), nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%).

Nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, ex art. 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, i suddetti benefici si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane quella prevista del l 5,84%.

Il messaggio dell’INPS fornisce anche chiarimenti circa:

il regime contributivo dei contratti di apprendistato di primo livello attivati in data precedente all’entrata in vigore dell’art. 32 d. lgs. n. 150/2015, con aliquota contributiva di pertinenza del datore di lavoro pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

le ore di formazione esterna, per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione e conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo (Sul punto, il Ministero del lavoro ha altresì precisato che per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile un diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa);

lo sgravio contributivo del 100%, ex art. 22, comma 1, legge n. 183/2011, ( per i contratti stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016) in quanto regime speciale transitorio, ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Quindi, per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale (ex art. 21 della legge 183/2011). Tali regimi contributivi sono, pertanto, alternativi;

· la compilazione dei flussi UniEmens: attualmente i lavoratori assunti in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sono individuati, nell’assetto del sistema UniEmens, alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice “5” nell’elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell’elemento <TipoLavoratore> “PA”. Al fine di garantire la corretta gestione del regime contributivo agevolato ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, previsto per tali apprendisti vengono istituiti, nell’ambito dell’elemento <TipoContribuzione>, nuovi codici.

 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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