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INL: Perdita dei benefici contributivi per omissione dei versamenti ai fondi di previdenza complementare


Ordine Informa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 1436 del 17.02.2020,si esprime in merito alle conseguenze derivanti laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi nella misura prevista al fondo di previdenza complementare prescelto e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo, omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia previsto dall’art. 2, L. n. 297/1982. Tale ipotesi, si configura come una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti, in applicazione dell’art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006. Per una disamina più approfondita in materia, si rinvia alla lettura della nota n. 1436.

(Autori: AS)

(Fonte: INL)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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