Skip to main content

Il lavoro occasionale accessorio dopo il Jobs Act


Ordine Informa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 144 S.O. n. 34 del 24 giugno 2015, il D. lgs n. 81 del 15 giugno 2015 di riordino dei contratti di lavoro in attuazione della Legge delega 183/2014 c.d. Jobs Act è entrato in vigore apportando immediatamente alcune rilevanti modifiche anche al Lavoro Occasionale Accessorio, ossia per intenderci, la prestazione lavorativa pagata con i buoni lavoro o voucher.
Per lavoro occasionale accessorio si intendono le attività lavorative di natura “meramente occasionale” che possono essere rese nella generalità dei settori produttivi, ma entro il limite di compensi stabiliti dalla legge. L’ultimo orientamento ha generalizzato l’uso dei voucher o buoni lavoro eliminando i limiti che si avevano in precedenza circa l’età del prestatore o il tipo di attività.

Limiti economici

Attualmente l’unico limite all’utilizzo del lavoro occasionale accessorio è di tipo economico, tra le novità apportate dal Jobs Act vi è l’innalzamento fino a 7.000 euro del limite annuale dei compensi per le prestazioni di lavoro accessorio per il singolo prestatore, rimane invece il limite di 2.000 euro annui, con riferimento al singolo committente, se le prestazioni sono svolte a favore di imprenditori commerciali o di professionisti. Rimane inoltre invariata la soglia di 3.000 euro annui di compensi per i percettori di ammortizzatori sociali quali disoccupazione e mobilità.

Il limite quindi è puramente di tipo economico, ciò significa che in caso di verifica, gli ispettori devono limitarsi a verificare se sono rispettati detti limiti economici senza poter entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione che quindi si presume essere occasionale e accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono le stesse funzioni con un contratto di lavoro subordinato.
Acquisto dei buoni lavoro

Il suddetto decreto ha introdotto l’obbligo, per i committenti imprenditori commerciali o professionisti di acquistare i buoni lavoro esclusivamente con modalità telematiche. Rimangono invariate invece le modalità di acquisto per i committenti privati cittadini.

Con una successiva nota del 26 giugno, il FIT Federazione Italiana Tabaccai che in base ad una convenzione in essere con l’INPS, rinnovata dalla FIT lo scorso febbraio, l’emissione dei voucher in tabaccheria equivale all’acquisto “con modalità telematica”, così come previsto dalla norma in questione.

Comunicazione telematica alla Direzione Territoriale del Lavoro

Il decreto ha infine introdotto l’obbligo per gli imprenditori commerciali e i professionisti di comunicare prima dell’inizio della prestazione alla Direzione territoriale del lavoro competente i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione. Vi dovrà essere una doppia comunicazione, all’INPS tramite i consueti canali telematici e alla DTL competente.
Il Ministero del Lavoro con nota protocollo n. 3337/2015 del 26 giugno ha precisato che anche se il decreto è entrato in vigore immediatamente, non essendovi un periodo di vacatio legis, fino a che non sarà reso disponibile un apposito sistema per la comunicazione preventiva alla DTL, rimarrà invariata la vecchia normativa che prevede l’unica comunicazione all’INPS.
Vecchia normativa per i buoni lavoro già acquistati
E’ infine bene specificare che per i voucher richiesti prima del 25 giugno 2015 si applica la previgente disciplina fino al 31 dicembre 2015. 
(Fonte: Lavoro e Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X