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Il contenzioso previdenziale sull’accertamento del maggior reddito da parte dell’Agenzia Entrate: ovvero il trionfo della “ragion pratica”


Ordine Informa

Un contenzioso che, da tempo, solleva diverse questioni sotto i vari profili giuridici è quello dell’opposizione ad avvisi di addebito formati sul maggior reddito imponibile accertato dall’Agenzia delle Entrate.
Le questioni su cui si dibatte sono molteplici, fra le tante:

l’onere della prova nel giudizio;

gli atti idonei ad interrompere la prescrizione dei contributi;

il rapporto e/o interferenze fra processi (quello tributario e quello previdenziale);

gli effetti del giudicato tributario in sede previdenziale;

gli effetti della definizione della lite in sede tributaria (condono fiscale) etc.;

A ben vedere la maggior parte delle questioni elencate potrebbero essere risolte abbastanza agevolmente sulla base di principi consolidati in materia trattandosi di questioni che involvono categorie generali civilistiche o processualcivilistiche.

E dunque, segnatamente:

Sulle regole dell’onere della prova dovrebbe trovare applicazione il principio secondo cui l’istituto deve provare i suoi assunti come attore in senso sostanziale della causa di opposizione ad avviso di addebito; sull’efficacia interruttiva l’inidoneità della comunicazione di un soggetto terzo ad interrompere la prescrizione per crediti diversi; l’indipedenza fra giudizi, quello tributario e quello previdenziale che si svolgono fra parti diverse e per pretese diverse con conseguente inapplicabilità della sospensione ex art. 295 c.p.c. ; l’inidoneità del giudicato a fare stato inter alios (salvo gli effetti riflessi di questo); l’irrilevanza della definizione della lite tributaria sul processo previdenziale.

Tali considerazioni però trovano poco riscontro nell’esperienza delle aule dei tribunali.

Ed i frammentari interventi della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 8379/2014; Cass. Sez. lav. 17769/2015) non sono risolutivi.

Nella giurisprudenza di merito si è affermato, al contrario, il seguente principio: “dal momento che l’INPS si limita ad “iscrivere a ruolo” somme derivanti dall’accertamento di altro Ente, e che quindi non ha nessun potere di verifica, di controllo, di intervento ma funge da mero riscossore sulla base di un automatismo (il computo, aritmetico, dei contributi su maggior reddito accertato) NON è possibile controvertere sulla legittimità o meno di tali pretese sul piano contributivo afferendo il tutto ad aspetti tributari estranei al processo previdenziale”.

L’unico evento idoneo a bloccare le pretese dell’INPS sarebbe quindi una sentenza, passata in giudicato, nel contenzioso tributario che dichiarasse infondate le pretese del Fisco.

Provo allora a formulare una (banale) ipotesi.

La soluzione giurisprudenziale appena riferita appare, a mio avviso, come una risposta ad un problema pratico e contingente, ovvero la difficoltà di comunicazioni fra enti legata al fatto che, in concreto, l’INPS non è messa in grado (a differenza di altri profili come per esempio il recupero contributivo derivante da verifiche ispettive della DTL) di provare e supportare le proprie pretese.

Tali considerazioni però, come è facile osservare, hanno ben poco di giuridico.

Le difficoltà di comunicazione e scambio fra enti non hanno certo alcuna rilevanza nel far mutare la natura del credito portato dall’avviso di addebito che è un credito contributivo e che, come tale, deve poter essere messo in discussione con tutti i conseguenti oneri da parte dell’Istituto di provare le sue pretese ed anche (l’ipotesi è tutt’altro che anomala nel nostro ordinamento si pensi ai rapporti fra giudizio penale e civile) con un possibile esito difforme fra processi e fra giudicati.

L’automatismo preteso dall’Istituto non trova fondamento, in altri termini, in alcuna norma laddove i soggetti interessati (agenzia delle Entrate e INPS) e la causa petendi (rapporto tributario da una parte, rapporto contributivo dall’altra) sono distinti ed autonomi.

E sono anche le regole profondamente difformi fra il processo tributario e quello previdenziale ad imporre una profonda riconsiderazione del tema.

Riportare rigore formale potrebbe mettere in difficoltà la tenuta del sistema ma l’esito nel medio periodo sarebbe, ne sono certo, positivo .

Quanto è stato accertato, e verificato, in sede tributaria può ben costituire il supporto probatorio delle pretese dell’INPS, ma secondo le normali regole dettate dall’ordinamento.

Ciò peraltro obbligherebbe ad uno scambio, verifica, confronto fra enti, come avviene già in altre ipotesi ricordate, e non potrebbe che essere un percorso virtuoso di legalità.

(Autore: Antongiulio Colonna)

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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