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I soci di srl scampano all’Inps


Ordine Informa

Niente contribuzione previdenziale obbligatoria per i soci non lavoratori delle società a responsabilità limitata. Secondo la Corte di appello dell’Aquila (sentenze n. 752/2015 e n. 774/2015) deve essere accolta la tesi da sempre sostenuta dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro secondo la quale i redditi da partecipazione in società di capitali non devono essere assoggettati a contribuzione della gestione commercianti e artigiani presso l’Inps. Le due sentenze della Corte confermano l’esito del giudizio di primo grado anch’esso favorevole al contribuente, e smentiscono, senza ombra di dubbio, quanto sostenuto invece dall’Inps sulla base della circolare n. 102 del 12 giugno 2003. Si tratta di due precedenti molto importanti visti l’attualità dell’argomento e il numero di avvisi di addebito che l’Inps ha inviato negli ultimi tempi ai soci persone fisiche di società di capitali. Ma veniamo al contenuto delle due sentenze (di fatto speculari).
La Corte di Appello di L’Aquila nel ritenere infondato l’appello proposto dall’Inps ha ritenuto che «la norma di riferimento è costituita dall’art. 3-bis dl 19 settembre 1992 n. 384 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono».
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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