Skip to main content

Gli incentivi per l’occupazione: cosa cambierà con la legge di Stabilità 2017


Ordine Informa

Con l’approssimarsi della data del 31 dicembre 2016 ed in attesa di comprendere in modo più dettagliato l’imponente restyling in tema di incentivi alle assunzioni contenuto nella legge di Stabilità 2017, numerose forme di stimolo all’occupazione, scorgeranno un triste tramonto. Interessate a questo termine sono le misure qui di seguito delineate in forma sintetica.
1) Assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione di giovani che stanno svolgendo o hanno svolto un tirocinio di Garanzia Giovani fino al 31.12.2016. Il cosiddetto SuperBonus.

Con il decreto direttoriale n. 16/2016 si è raddoppiato il bonus occupazionale concesso alle aziende che “assumevano dal 1° marzo al 31 dicembre 2016” giovani provenienti da un percorso di tirocinio curriculare e/o extracurriculare di Garanzia Giovani, purchè attivato entro il 31 gennaio 2016. Si chiama superbonus occupazionale e riconosce, appunto, un incentivo economico del valore tra i 3 mila e 12 mila euro, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate.

L’incentivo opera ed agisce solo in caso di un’ assunzione a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ma solo nel caso in cui il giovane Neet abbia svolto o stia ancora svolgendo un tirocinio avviato(tirocinio curricolare e/o extracurricolare) sempre nell’ambito di Garanzia Giovani, entro il 31 gennaio 2016. Il quid dell’incentivo non è univoco ma è determinato dalla classe di profilazione assegnato al giovane Neet nell’ambito della Garanzia Giovani dal centro per l’impiego od altri servizi competenti (Es: Agenzie pr il Lavoro). L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali.

Il SuperBonus e’ fruibile in 12 quote mensili di pari importo mentre in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (rispetto ai 12 mesi) e’ riconosciuto in misura proporzionata alla durata. Il nuovo bonus e’ liberamente fruibile nel rispetto del limite della regola del de minimis, pari ad € 200 mila nell’arco di tre anni.

Oltre tale limite del de minimis (oltre il quale è possibile procedere) invece, come espresso dalla recente prassi amministrativa (decreto direttoriale n. 385/ 2015 e circolare INPS n. 32/2016) occorre rispettare delle ulteriori condizioni soggettive molto particolareggiati nonchè il complicato calcolo dell’incremento netto occupazionale, come visto per il bonus ordinario.

2) Assunzioni di lavoratori in mobilità entro il 31.12.2016 con la formula del tempo indeterminato a tempo pieno o part-time.

In via generale la legge di riferimento è la n. 223/91 nonchè successive circolari Inps. Esse prevedono benefici contributivi ed incentivi economici per i datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Misure contributive, consistenti nella riduzione degli oneri sociali a carico dell’azienda; economiche, rappresentate dal riconoscimento della metà dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore licenziato. Nel caso in specie, un’assunzione a tempo indeterminato, garantisce al datore di lavoro una riduzione delle aliquote contributive a suo carico nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti: 10% con esclusione della contribuzione aggiuntiva dell’1,61% (Naspi 1,31% e 0,30% fondo formazione). Tale beneficio spetta per i 18 mesi consecutivi successivi all’assunzione ed è riconosciuto sia nel caso di rapporto part-time che full-time. Rimanendo comunque ferma, a carico del dipendente, l’aliquota contributiva prevista a carico per la generalità dei dipendenti.

Qualora l’assunzione a tempo indeterminato sia a tempo pieno, si affianca un incentivo economico pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato. Il limite massimo dell’agevolazione economica è di 12 mesi, elevato a 24 se il lavoratore ha più di 50 anni; elevato a 36 mesi se il lavoratore è residente nel Mezzogiorno

3) Assunzioni di lavoratori in mobilità entro il 31.12.2016 con la formula del tempo determinato a tempo pieno o part-time.

I lavoratori in mobilità possono essere soggetti anche ad assunzioni con contratto a termine, anche prorogabile, fino a 12 mesi, che in quanto definito dalle norme vigenti come “speciale” rimane escluso dalla disciplina generale del contratto a tempo determinato. Nello specifico, il datore di lavoro che stipula tale tipologia di contratto, beneficia per un periodo massimo di 12 mesi della riduzione delle aliquote contributive nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti (10%) . Se per effetto di proroghe il contratto ha una durata superiore a 12 mesi, il periodo che eccede i 12 mesi non sarà coperto dall’agevolazione contributiva. Nel caso di trasformazione del contratto a termine, in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto ad una proroga dello sgravio contributivo (10%) per ulteriori 12 mesi nonché se la trasformazione è a tempo pieno ad un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità residua che sarebbe stata riscossa dal lavoratore e per non più di 12 mesi elevato a 24 se il lavoratore ha più di 50 anni; elevato a 36 mesi se il lavoratore è residente nel Mezzogiorno.

La scomparsa dell’agevolazione legata agli iscritti alle liste di mobilità è da ricondurre alla legge n. 92/2012 (Legge Fornero) che ha abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2017. A decorrere dalla stessa data verranno di conseguenza, altresì, espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, e trattate nei precedenti paragrafi.

La Circolare Inps n.137 del 12 dicembre 2012 ha fornito a riguardo le seguenti precisazioni:

– gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe, che dovessero essere effettuate / intervenute fino al 31 dicembre 2016; ad esempio, non spetterà l’incentivo per un’assunzione intervenuta il primo gennaio 2017, anche se il lavoratore sarà stato iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016, ovvero anche se il lavoratore rimarrà titolare dell’indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016;

– alle assunzioni, proroghe e trasformazioni, che dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data; ad esempio, se il datore di lavoro assume il 1° ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto non potrà, però, più applicarsi l’incentivo previsto dalla disposizione abrogata.

Pertanto, con la legge “Fornero”, si è intervenuti in materia di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, unificando nell’indennità di disocccupazione Aspi/Naspi svariati trattamenti di sostegno al reddito tra cui anche l’indennità di mobilità, che sarà definitivamente abolità dal 1° gennaio 2017. Con il D.Lgs 22/2012, l’Aspi è stata sostituita dalla Naspi a decorrere dal 1° maggio 2015: sarà questa nuova prestazione a subentrare dal 1° gennaio 2017 all’indennità di mobilità, portandosi via le “storiche” agevolazione previdenziale e il sistema degli incentivi economici. Dopo la legge n. 407/90, scompare un ulteriore pezzo indelebile e fondamentale della buona occupazione incentivata.

4) Nuove assunzioni a tempo indeterminato – Legge di Stabilità 2016 (Rif. L. 208/2015) – Esonero contributivo Biennale.

La legge di stabilità 2016 ha previsto che i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016, hanno diritto all’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi dovuti all’Inail. L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a € 3.250,00 annui.

5) Apprendistato Professionalizzante entro il “de minimis” e fino a 9 dipendenti.

L’articolo 22 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato, stipulati nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016 (sul punto anche Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2011) La norma stabilisce, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, entro il de minimis ovvero entro l’importo massimo di aiuti erogabili dallo Stato lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Resta il 5,84% a carico lavoratore. Entrando più nello specifico, gli Apprendisti assunti dal 1/01/2013 al 31/12/2016 da datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9, le aliquote contributive a carico del datore sono: 1,61% per i primi 3 anni, 11,61% per i successivi (2,21% per i primi 3 anni, 12,21% per i successivi in caso di aziende destinatarie solo della Cigs). 1,31% per i primi 3 anni in caso di apprendistato in somministrazione

In attesa, quindi, dell’assetto definitivo che avranno le nuove misure di sostegno all’occupazione, al termine dell’esame parlamentare della Manovra 2017, per ora il puzzle dei bonus si compone di alcuni tasselli destinati ad uscire di scena al 31 dicembre 2016 e da altri che resteranno in vita e che andranno ad inserirsi nel nuovo mosaico.

In maniera esemplificativa ma non esaustiva, il primo che possiamo menzionare, è quello relativo all’assunzione di lavoratori disoccupati percettori di Naspi. A chi assume, anche in somministrazione di lavoro, senza essere obbligato, a tempo pieno ed indeterminato lavoratori fruitori od in attesa (domanda inoltrata) di Naspi, spetta per ogni mese di retribuzione, uncontributo del 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto.

In secundis, interessate è lo sgravio contributivo per le assunzioni effettuate in sostituzione di dipendenti in maternità. Nello specifico, riguarda aziende con meno di 20 dipendenti (nel caso della somministrazione di lavoro, il requisito occupazionale fa riferimento all’utilizzatore), con uno sgravio pari al 50% dei contributi Inps ed Inail fino al compimento del dodicesimo mese del figlio naturale o comunque per un anno dal momento dell’ingresso del minore nel caso di adozione/affidamento.

Non da meno, ma contingentato è l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori. Il Bonus genitori è un incentivo, del valore di 5.000 euro, che viene erogato da parte dell’INPS a favore di tutti i datori di lavoro che siano disposti ad assumere dei giovani genitori precari (titolari di un rapporto a termine; intermittente; accessorio..etc) o disoccupati che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età, offrendo un contratto a tempo indeterminato full time o part-time, anche in somministrazione di lavoro.

Il giovane genitore per essere portatore di tale dote dovrà, al momento dell’assunzione, essere iscritto alla Banca dati Giovani Genitori accedendo al sito dell’INPS mediante l’utilizzo del proprio PIN ed avere come requisito la presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio minorenne. Il beneficio prevede, come detto, un bonus del valore di euro 5.000 per ciascuna assunzione nel limite massimo di 5 assunzioni per ogni singola impresaquindi per un ammontare massimo di euro 25.000 (sino a capienza dei fondi pubblici allocati e disponibili). L’incentivo potrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento della misura di € 5.000, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, e portate a conguaglio con i contributi del mese. L’incentivo è cumulabile al 100% con l’esonero contributivo 2015 e 2016 del tempo indeterminato. Per Garanzia Giovani il relativo bonus o superbonus sarà cumulabile al 50% dei costi salariali (perché l’incentivo giovani genitori è selettivo).

Infine, ricordiamo l’agevolazione contributiva rivolta a donne e soggetti con almeno 50 anni di età, svantaggiati, che prevedono il taglio del 50% dei contributi Inps ed Inail per 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato e 12 mesi in caso di contratto a termine. Sulla carta molto convenienti ma che sono governati da fitte regole molto complesse, che ruotano intorno all’ incremento netto occupazionale che nel caso della somministrazione a termine vede tale conteggio gravare sull’utilizzare metre nel caso di staff leasing sull’APL.

Ovviamente, resta e resterà sempre più in auge l’apprendistato che ad oggi ed in prospettiva si conferma la formula con il maggior appeal di risparmio contributivo anche dettato da una notevole riduzione retributiva (sottoinquadranento o percentualizzazione). Il tutto godibile in specie per la parte contributiva, per 48 mesi o 72 mesi nel caso di qualifiche artigiane.

(Autore: Filippo Chiappi)

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X