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Fondo di integrazione salariale, le nuove istruzioni Inps


Ordine Informa

La Circolare INPS n. 30 del 12 febbraio 2016 interviene in materia di Fondo di Integrazione Salariale, introdotto dal D. Lgs. n. 148/2015, con decorrenza 01.01.2016, che va a sostituire il fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 28 del medesimo Decreto Legislativo.
La Circolare in commento richiama la disposizione normativa, ricordando che i soggetti destinatari sono i datori di lavoro con organico mediamente superiore alle 5 unità, e, correlativamente, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Inoltre, deve sussistere un ulteriore requisito, che consiste nella circostanza di non aver sottoscritto accordi finalizzati all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali o di fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Il riferimento all’espressione datore di lavoro si interpreta nel senso che non è condizione necessaria l’organizzazione in forma di impresa per l’operatività del fondo di integrazione salariale.
Nell’organico medio aziendale, contrariamente a quanto avviene nella generalità dei casi, vengono computati gli apprendisti, i quali, invece, solitamente, sono esclusi dal computo dei limiti numerici.
A livello di contributi per il finanziamento del fondo, interviene il datore di lavoro con quota a suo carico pari a 2/3 e il lavoratore con quota pari a 1/3.
Il FIS garantisce l’erogazione di due distinte prestazioni:
– assegno di solidarietà: in questo caso, la decorrenza degli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è fissata al 1° luglio 2016;
– in aggiunta, assegno ordinario: quest’ultima prestazione è prevista solo a favore di datori di lavoro con organico medio superiore alle 15 unità, e per un massimo di 26 settimane nel biennio mobile.
Il FIS interviene, erogando le prestazioni di cui sopra, esclusivamente finché vi sia capienza dei finanziamenti ricevuti dalle quote a carico di datore di lavoro e lavoratore, e nel rispetto di alcuni limiti massimi previsti con riferimento ai datori di lavoro. Tali limiti sono distinti per anno, e generalmente sono pari a x volte la contribuzione ordinaria dovuta dal datore di lavoro (per l’anno 2016, nello specifico, non sono previsti limiti massimi all’erogazione delle prestazioni; per gli anni a seguire, e fino al 2022, sono previsti limiti decrescenti da 10 volte la contribuzione ordinaria fino ad arrivare a 4 volte la contribuzione ordinaria).
(Fonte: Leggi di lavoro)
(Autore: Maria Massa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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