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Fattura elettronica più snella


Fisco Ordine Informa

La fatturazione elettronica non impone vincoli di simmetria tra l’emittente e il destinatario: in presenza di una fattura emessa e ricevuta in formato elettronico, il cliente potrà comunque materializzare il documento e trattarlo come cartaceo, senza con ciò pregiudicare la natura «elettronica» del documento per il fornitore. Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, che fa proprie le conclusioni del forum sulla fatturazione elettronica. Seppure dedicata per lo più a tale argomento, la circolare risolve anche alcuni quesiti specifici sollevati con riguardo alle novità in materia di fatturazione apportate dalla legge 228/2012 con effetto dal 1° gennaio 2013. Viene chiarito, tra l’altro, che la fattura differita può essere emessa anche in relazione a una singola cessione o prestazione, che la fattura cosiddetta «semplificata» può essere registrata riportando i soli elementi identificativi della controparte indicati nel documento (per esempio, il codice fiscale o il numero di partita Iva) e che può sostituire lo scontino o la ricevuta fiscale.
La fattura elettronica. A seguito delle modifiche apportate all’art. 21 del dpr 633/72, in particolare alla luce della definizione di fattura elettronica introdotta dalla legge 228/2012, per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee è determinante non il tipo di formato originario utilizzato per creare il documento, ma la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta e accettata dal destinatario. Pertanto, come già osservato dal forum, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software siano poi inviate e ricevute in formato cartaceo, mentre sono tali quelle che, al contrario, seppure create in formato cartaceo, siano poi trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici, purché soddisfino i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità previsti dalla legge e ampiamente illustrati dall’Agenzia nella circolare.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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