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Contribuenti sanzionabili se l’intermediario è inaffidabile


Ordine Informa

Responsabilità del contribuente a maglie larghe. Questo, infatti, in presenza di un atto impositivo posto a suo carico, resta responsabile anche delle sanzioni quando, per l’esecuzione del relativo pagamento, ha conferito il mandato a soggetto terzo non affidabile o quando non ha vigilato sull’effettivo assolvimento dell’adempimento. Questa la risposta fornita ieri dall’amministrazione finanziaria, per mezzo del sottosegretario all’economia Enrico Zanetti, al quesito posto da Marco Causi (Pd) e Alessandro Pagano (Ncd), nel corso del Question time che si è svolto in Commissione finanze alla Camera. Nel dettaglio, il quesito, aveva ad oggetto la tutela del contribuente in buona fede, destinatario di atti impositivi dell’amministrazione finanziaria, derivanti dalla scorretta condotta di soggetti terzi. Il contribuente si pone, quindi, rispetto al fisco su un piano diverso se, per l’esecuzione del pagamento dei tributi si è affidato, a un professionista qualificato, rispetto al soggetto che, testualmente, risulta «non affidabile secondo criteri di ordinaria diligenza». Inoltre, come richiesto dalle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 3, dlgs 472/1997, il contribuente, il sostituto o il responsabile d’imposta non risultano punibili quando dimostrano che «il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria» e se addebitabile esclusivamente al soggetto terzo. La riscossione delle sanzioni, per non essere eseguita, deve essere disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate, su istanza del contribuente corredata della copia della denuncia all’autorità giudiziaria competente e resta sospesa fino alla condanna del soggetto terzo, posto il previo pagamento dell’imposta ancora dovuta.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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