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Contratti collettivi, l’ascesa inarrestabile del secondo livello negoziale 


Ordine Informa

Il Jobs Act interviene in maniera decisa sui rapporti tra primo e secondo livello contrattuale, potenziando in misura importante il ruolo “normativo” del contratto collettivo aziendale o territoriale. Questo intervento si muove in parallelo con il negoziato in corso tra le parti sociali sullo stesso tema, ma riguarda temi diversi, in quanto si estende su materie di competenza del legislatore (seppure tradizionalmente gestiti anche dalla norme collettive).In particolare, l’articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015 afferma la totale parificazione (salvo eccezioni esplicite) degli accordi di livello secondario con quelli stipulati a livello nazionale: la norma stabilisce che la nozione di “contratti collettivi” si intende riferita, indifferentemente, sia ai contratti nazionali, sia a quelli territoriali oppure aziendali, senza che sussista alcun rapporto gerarchico tra queste fonti.
Il potenziamento degli accordi collettivi di secondo livello viene accompagnato dalla “selezione” degli attori sociali legittimati a siglare tali intese: gli accordi, per rientrare nell’ambito di applicazione della norma, devono essere stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per i contratti firmati a livello aziendale è richiesta, quindi, la sottoscrizione da parte delle rappresentanze sindacali aziendali collegate alle organizzazioni dotate di rappresentanza nazionale (oppure, dove presenti, dalle rappresentanza sindacali unitarie).

Gli accordi aziendali o territoriali di questo tipo potranno diventare i protagonisti assoluti della disciplina del lavoro flessibile.

Potranno modellare le regole del lavoro a tempo determinato, modificando – aumentandoli oppure riducendoli – i limiti quantitativi (fissati dalla legge al 20% dell’organico stabile) e di durata (fissati in 36 mesi, più un’ultima proroga attuabile in DTL) che la legge individua per utilizzare il contratto a termine; allo stesso modo, le intese di secondo livello potranno integrare in maniera importante le regole applicabili agli altri contratti e istituti regolati dal D.lgs. 81/2015, come il part time, il lavoro intermittente, la somministrazione di lavoro, la nuova disciplina delle mansioni.

Il contratto di secondo livello dovrà cedere il passo al livello nazionale solo per la disciplina generale dell’apprendistato e per l’individuazione dei settori nei quali non si applica la “presunzione di subordinazione” che, dal 1 gennaio 2016, si applicherà a tutti i rapporti di collaborazione.

Alcune delle materie devolute alla contrattazione aziendale sono già state oggetto di un intervento simile con la normativa sugli accordi aziendali “di prossimità” (art. 8 della legge n. 138/2011).

Secondo tale normativa, ancora vigente seppure poco applicata, i contratti aziendali, quando perseguono alcune specifiche finalità (crescita occupazionale, emersione lavoro irregolare, avvio nuove attività, ecc.) possono prevedere regole specifiche su alcuni istituti (mansioni, contratti flessibili, controlli a distanza, ecc.), anche in deroga alle vigenti norme di legge o di contratto nazionale.

Questa disciplina, in teoria, potrebbe sovrapporsi con la normativa del Jobs Act, anche se quest’ultima sembra destina ad avere un’applicazione più ampia, in quanto non sconta la diffusa ostilità sindacale che accompagna l’accordo di prossimità e, comunque, si muove entro confini di minore incertezza applicativa.

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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